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Ordinanza — n. 25389/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional court ruling on water plant tax category.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25389/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reclassify water treatment plants. The agency argued that the buildings should remain in category D/1 based on their industrial characteristics, while the lower court had upgraded them to E/9 based on their public utility function. The court rejected the public utility argument, ruling that tax classification depends strictly on the physical and functional nature of the property, not the economic role of the operator.

Regesto Legislator

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R.D. 652/1939; D.P.R. 1142/1949: The tax classification of real estate is determined by the objective physical characteristics and functional destination of the buildings, excluding the economic nature of the activity performed by the user or the public utility function served.

Parole chiave

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tax classification catastral category water treatment plants public utility function industrial buildings tax appeal property classification catasto dei siti inquinati

Disposizioni normative citate

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R.D. 652/1939
D.P.R. 1142/1949
con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D.652/1939 e successive modificazioni e del d.P.R. 1142/1949, in relazione all'art.
D.M. 28/1988
D.L. 262/2006, converted by L. 286/2006
Art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
1142/1949, in relazione all'art. 360, 1° comma, n.
Art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c.
1142/1949, in relazione all'art. 360, 1° comma, n.
art. 117 Cost
187 dell'8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett.
art. 2050 c.c
5, 6 giugno 2014, n 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763
Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12769
Cass. 2247/2021
Corte Costituzionale n. 325/2010
Corte Costituzionale n. 187/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20370-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO NANO; - CantrOrkOrrelitC - avverso la sentenza n. 1305/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 20370 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- ti) Premesso che:

1. Con distinti ricorsi la soc. Metropolitana Acque Torino spa ( di seguito per brevità denominata «SMAT spa») impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia del Territorio, sull'istanza avanzata dalla contribuente di attribuzione in categoria del Gruppo E delle unità immobiliari adibite ad impianto di depurazione acque, sito nel comune di Front Canavese e ad impianto di sollevamento acque, sito nel comune di Baldissero, rettificava la classificazione catastale proposta in categoria D/1 determinando le rendite;

2. la CTP, riuniti i ricorsi, annullava gli avvisi di accertamento;

3. la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio osservando, per quanto di interesse in questa sede, che gli impianti andavano classificati in categoria E/9 (fabbricati di interesse pubblico non compreso nelle altre categorie del gruppo E) in quanto aventi funzione di interesse pubblico; 4 avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi;

5. Metropolitana Acque Torino spa depositava controricorso e successivamente memoria; considerato che:

1. con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D.652/1939 e successive modificazioni e del d.P.R. 1142/1949, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente inquadrato le unità immobiliari nella categoria E/9, anziché in D/1, non tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei beni e valorizzando la funzione di pubblica utilità svolta dalla società utilizzatrice dell'immobile.

2. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione del D.M.28/1988 e dell1art.2, comma 40, d.l. 262/2006, conv. dalla I. 286/2006, in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto che le unità immobiliari, in quanto adibite al servizio idrico integrato dei due Comuni "sono privi di autonomia funzionale e reddituale" . 3 . con riguardo al primo motivo di ricorso la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità sostenendo trattarsi di motivo tendente a ottenere, in questa sede di legittimità, una complessiva rivalutazione delle risultanze processuali. L'eccezione è infondata in quanto il motivo veicola elementi funzionali alla censura di violazione di legge;

4. con riguardo al suddetto motivo la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità sostenendo trattarsi di motivo non autosufficiente. L'eccezione è infondata in quanto il motivo è formulato in modo da consentire alla Corte di avere piena contezza della questione veicolato;

5. ciò detto,i due motivi di ricorso possono essere esaminati assieme. 5.1. Questa Corte, con ordinanza n.3921/2022, tra le stesse parti e su fattispecie assimilabile a quella che occupa -l'Agenzia del Territorio, sull'istanza avanzata dalla contribuente di attribuzione in categoria del Gruppo E delle unità immobiliari adibite a serbatoio ed impianti di depurazione acque siti nei comuni di Castelnuovo Nigra, Collegno e Castiglione Torinese, rettificava la classificazione catastale attribuendo ai beni, in luogo delle proposta categoria E, la categoria D/7 e determinando le rendite-, ha affermato che «In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica». 5.1.

Questo Collegio condivide le motivazioni della citata ordinanza e ne ribadisce il principio. 3.1. Questo Collegio condivide le motivazioni della citata ordinanza e ne ribadisce il principio senza che invero nella memoria della ricorrente siano addotte ragioni per distaccarsene. 5.2. "La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Una conferma di tale impostazione è data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale : «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria «E», da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale ... (Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019).

Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio in materia di impianti di depurazione delle acque, che «.... dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini:

Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427)" (Cass.3921/2022, punto 2 della motivazione). 5.3. Al contrario di quanto affermato dalla CTR e dalla società Metropolitana Acque nel controricorso come già nel giudizio deciso con la più volte citata ordinanza 3921/2022, "è irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse. Difatti, l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas;

Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti). La normativa di settore (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: "I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art. 1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica" (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art.

35) tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s).

Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nei patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.).

In linea con tale impostazione, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo "D". Nè la natura economica dell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale »(cfr.

Cass.2247/2021)" (Cass. 3921/2022, punto 2.3. della motivazione";

6. alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per esame delle questioni rimaste assorbite;

7. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche a regolamentare le spese dell'intero processo, PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, c