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Ordinanza — n. 25387/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as withdrawn, ruling prior Supreme Court precedent already established favorable deduction status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25387/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to its formal withdrawal shortly before the hearing. The agency had argued that mandatory notary contributions were not deductible for IRAP purposes unless paid by clients, relying on a specific interpretation of tax law articles. The court rejected this argument, noting that the favorable judicial orientation regarding these deductions was already consolidated in Supreme Court jurisprudence prior to the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and the interest in contesting the judgment, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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withdrawal of appeal tax deduction status notary contributions IRAP tax liability inadmissibility of appeal deducibilità dei contributi di mantenimento computo dei contributi diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
917 del 1986), in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 390 c.p.c.
Con atto del 2.11.2020 l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, essendosi consolidato l'orientamento della Suprema Corte solo con la pronuncia n.
Art. 10 TUIR
Art. 54 TUIR
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 390 c.p
Con atto del 2.11.2020 l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, essendosi consolidato l'orientamento della Suprema Corte solo con la pronuncia n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18395 del 4.9.2020
Cass. n. 2781 del 2001
Cass. n. 3595 del 2001
Cass. n. 3596 del 2001
Cass. sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020
Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12292/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Notaio Dott. Fabrizio Riccardo Frediani (C.F.: FRDFRZ46R13B832E), nato a Carrara il 13.10.1946 e residente in Firenze, alla Via Dante da Castiglione n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni (C.F.: FRRGZL62T64D612S) ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Firenze, al Viale del Poggio Imperiale n. 14, come da procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 2343/2018 emessa dalla CTR Toscana il 20/12/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Il Notaio Fediani Fabrizio Riccardo proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso tre avvisi di accertamento, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, con i quali venivano ripresi a tassazione, ai fini Irap, quali costi non deducibili, i contributi versati dal professionista alla Cassa Nazionale del Notariato per finalità previdenziali ed assistenziali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, condividendo la tesi del contribuente circa la natura di costi inerenti all'attività professionale dei contributi versati.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana rigettava l'appello, rilevando che i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai fini IRAP.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo; ha resistito il contribuente depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. In prossimità della camera di consiglio l'Agenzia ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 del TUIR (D.Lgs. n. 917 del 1986), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale illegittimamente ritenuto che l'art. 54, laddove afferma che "i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde", debba intendersi nel senso che i contributi sono deducibili solo quando sono corrisposti dal cliente, mentre non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma solo dal reddito complessivo, i contributi previdenziali ed assistenziali che i Notai sono tenuti al versamento a favore della Cassa nazionale del notariato.

2. Con atto del 2.11.2020 l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, essendosi consolidato l'orientamento della Suprema Corte solo con la pronuncia n. 18395 del 4.9.2020. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020).

Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poiché, in realtà, l'orientamento favorevole alla deducibilità dei contributi obbligatoriversati da un notaio alla Cassa Nazionale del Notariato per finalità assistenziali e previdenziali si è già formato prima della pronuncia n. 18395 del 4.9.2020 (Cass. n. 2781, n. 3595, n. 3596 del 2001; 1939/2009, 18395/2020 e 7340/2021). Quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 - 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art.

13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Supr