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Ordinanza — n. 25375/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders costs against Air Italy for procedural abandonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25375/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Air Italy had previously lost an appeal regarding the legality of a collective dismissal, arguing procedural violations and misapplication of labor and bankruptcy laws. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, thereby dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without the need for the opposing party's acceptance, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction withdrawal of appeal procedural abandonment legal costs allocation judicial process termination arretrati di salario licenziamento o risoluzione del contratto ricorso del personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co.
articolo 380 bis cod.proc.civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971
alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n.
Cass 28 maggio 2020 n. 10140
3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140).
Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824
(da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825).
Cass. 7 febbraio 2022 n. 3825
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21657-2021 proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIU1 1A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO ARMENTANO, ENRICO BOURSIER NIUTTA; - ricorrente- contro CALVISI MICHELA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTA CAMPESI, INES DAU ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2021 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, Sezione Distaccata di Sassari, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 21657 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG. 21657/2021 RILEVATO CHE 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della valutazione del giudice di primo grado in punto di risarcimento del danno, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Flee Management Company s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da Meridiana Fly dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro del lavoratore, come in concreto avvenuto; ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a Calvisi Michela il 28.6.2016 all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da Meridiana Fly s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società Air Italy spa (già Meridiana Fly s.p.a.) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione (già Meridiana Fly) sulla base di cinque motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 1. I motivi sono così rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, come modificato dall'art. 2 del D.I. n. 134/2008, convertito dalla legge n. 166/2008, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc;

4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 223/1991, nonché degli artt. 2359, 2497 e 2094 cc e dell'art. 115 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc;

5) Violazione falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod.nav. nonché del Regolamento Europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento Europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento Europeo n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CC 125.

2. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 15 aprile 2022, la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente.

3. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140).

4. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società: invero, le censure formulate nei cinque motivi di ricorso non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825).

5. In conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente.

6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ses