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Ordinanza Interlocutoria — n. 25367/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25367/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25367/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13723-2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.00884060526, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ORONZO MAZZOTTA; -ricorrente- contro BOTTAZZO PAOLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO LICCI; -resistente - avverso la sentenza n. 765/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 25367/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 765/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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salario a rendimento decisioni relative al trattamento economico prestazione valutabile in denaro compenso per prestazioni ricompensa indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13723-2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.00884060526, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ORONZO MAZZOTTA; -ricorrente- contro BOTTAZZO PAOLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO LICCI; -resistente - avverso la sentenza n. 765/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Ric. 2021 n. 13723 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del decreto ingiuntivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) per l'anno 2011 in favore del quadro direttivo Paolo Bottazzo; 2.La Corte, richiamati l'art. 44 del C.C.N.L. 12.2.2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali e l'art. 24 del Contratto integrativo aziendale attuativo dell'art. 44, nonché esaminata la "Relazione di Remunerazione" ex art. 123-ter T.U.F. approvata dall'Assemblea dei soci nell’aprile 2012, ha ritenuto che il diritto al Premio in questione non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi, fissati dalla datrice di lavoro, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, trattandosi di emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa ritenuta strategica per la Banca e di conseguenza rilevando, ai fini della sua erogazione, soltanto la coerenza del comportamento realizzato con il contenuto della prestazione richiesta; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con un unico articolato motivo;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; sono state depositate memorie; CONSIDERATO CHE 1.preliminarmente occorre rilevare che il difensore del Sig. Paola Bottazzo, con memoria, ha rappresentato al Collegio che, nei confronti della stessa sentenza impugnata, risulta iscritto a ruolo il medesimo ricorso con numero di R.G. 13000 del 2021 e la parte ricorrente ha confermato, con memoria, che all’unico ricorso sono stati attribuiti due distinti numeri di ruolo; 2.pertanto si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso recante il numero di R.G. 13000 del 2021;

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 13723 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- La Corte rimette la causa alla sezione ordinaria per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso recante il numero di R.G. 13000 del 2021. C