Ordinanza Interlocutoria — n. 25366/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5870-2021 proposto da: ROSOLINO LUIGI, SALERNO GIUSEPPINA, DELL'ANNUNZIATA CARMELA, SCAGLIOLA GIUSEPPE, PORCELLI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ADDA 21, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO ADINOLFI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro ENEL SPA, in persona del Dirigente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IOLANDA GENTILE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2683/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 36 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 25366/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2683/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5870-2021 proposto da: ROSOLINO LUIGI, SALERNO GIUSEPPINA, DELL'ANNUNZIATA CARMELA, SCAGLIOLA GIUSEPPE, PORCELLI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ADDA 21, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO ADINOLFI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro ENEL SPA, in persona del Dirigente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IOLANDA GENTILE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2683/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. Ric. 2021 n. 05870 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe, già dipendenti ENEL, volto ad ottenere nei confronti di detta società l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro;
2. la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che “il recesso dall’erogazione del beneficio, comunicato con l'accordo del 27 novembre 2015 dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risulta pertanto legittimo, atteso che l'accordo aziendale del 19 aprile 2002 -con il quale era stata convenuta la conferma delle “disposizioni di cui all'art. 33 del CCNL 21 febbraio 1989 in materia di energia elettrica” per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996 - non aveva una durata determinata e la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di recedere dagli accordi collettivi privi di un termine predeterminato di efficacia”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; ENEL Spa ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., sostenendo chi la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe “contraddittoria ed apparente, nonché perplessa ed incomprensibile” su una delle eccezioni dedotte dai ricorrenti, in entrambi i gradi di giudizio; precisamente quella relativa al fatto che l'accordo intercorso tra l’ENEL e le organizzazioni sindacali del 27 novembre 2015 era, “sotto il profilo procedurale e formale, invalido ed inefficace per manifesta carenza di potere di rappresentanza da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti nonché per la conseguente violazione dei limiti del medesimo potere”; si sostiene che quell’accordo non poteva produrre affetto rispetto a soggetti che, in quanto Ric. 2021 n. 05870 sez.
ML -ud. 13-04-2022 -3- collocati a riposo, erano divenuti definitivamente estranei alle modifiche contrattuali intervenute in sede sindacale; il secondo motivo denuncia, “in via subordinata”, la violazione e falsa applicazione “dell’art. 36 Cost., degli artt. 1373, 2103 e 2077, c. 2, c.c., e dell’art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata, sostenendo la natura retributiva della riduzione tariffaria in contesa, divenuto anche diritto quesito per i lavoratori in pensione, con conseguente violazione del principio della irriducibilità della retribuzione; 2.il Collegio reputa che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), c.p.c., per cui rimette la causa alla sezione semplice a mente dell’art. 380 bis, u.c., anche per l’eventuale trattazione congiunta con altre cause aventi analogo oggetto;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alle sezione ordinaria, anche per l’eventuale trattazione congiunta con altri