Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court erred on material facts regarding administrative sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the revocation request. The appellant argued the appellate court erred in fact by holding him liable for sanctions imposed before he joined the company board, yet the court found the lower court had correctly considered both the timing of the aid and his subsequent duty of vigilance. The decision rests on the principle that a revocable factual error is merely a perceptual mistake and cannot involve the judge's evaluative activity on objectively perceived facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A factual error constituting grounds for revocation under Art. 395 n. 4 c.p.c. is defined as a false perception of reality, representing a purely perceptual error that in no way involves the judge's evaluative activity regarding situations objectively perceived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31778-2021 proposto da: SCILIPOTI GAETANO SCLGTN73D09H224S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO N. 32 , presso lo studio dell'avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE RIJLIE VINCENZO MILEA; -ricorrente - contro REGIONE CALABRIA 02205340793 elettivamente domiciliate in REGGIO CALABRIAPalazzo Campanella, rappresentata e difesa dall’avv.to MICHELE RAUSEI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 315/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2021; Ric. 2021n. 31778sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Gaetano Scilipoti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha rigettato ilsuo ricorso per la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 336/2017 della medesima Corte. 2.La Regione Calabria si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezzadel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente infondato. Lo Scilipoti aveva impugnato per revocazione la precedente sentenza n. 336/2017 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che lo aveva ritenuto responsabile in solido con la O.P. Unicalabria Soc. Coop. a.r.l. ed altri soggetti per l’erogazione illegittima di aiuti comunitari, in relazione alla quale era stata erogata sanzione amministrativa di euro 1.442.338,78. In particolare, il ricorrente deduceva che l’errore essenziale della Corte sarebbe caduto sul fatto, pacifico, che gli aiuti erano stati erogati ancor prima che egli assumesse la carica di membro del Ric. 2021n. 31778sez.
M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- c.d.a. della società, ragion per cui egli non avrebbe potuto realizzare alcuna frazione della condotta contestata. La Corte d’Appello, quale giudice della revocazione, rigettava il ricorso sul presupposto che il giudice della sentenza revocanda aveva correttamente percepito i fatti oggetto della vicenda e, in particolare: aveva indicato che lo Scilipoti aveva assunto la carica “nella sola giornata del 21 agosto 2005, quando le condotte e la percezione degli aiuti si sarebbero verificate un anno prima”; aveva comunque ritenuto che lo Scilipoti avesse mantenuto persistente influenza anche nel periodo successivo; aveva preso in considerazione anche la questione della dedotta carenza di responsabilità dello Scilipoti, poiché la condotta rilevante del C.d.a. si sarebbe conclusa ancor prima che egli ne fosse membro, ma aveva affermato lo Scilipoti era comunque tenuto a risponderne per non aver esercitato il potere di vigilanza; valutazione, quest’ultima, la cui correttezza la Corte territoriale, quale giudice della revocazione, afferma di non poter sindacare, stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 336/2017.
Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello ha ampiamente preso in considerazione i fatti dei quali lo Scilipoti lamenta l’omesso esame, e cioè non solo le date di erogazione dell’aiuto e di assunzione da parte sua della carica di membro C.d.A. della società, ma anche il fatto della responsabilità riconosciuta in capo al ricorrente per l’omesso esercizio del potere di vigilanza.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una Ric. 2021n. 31778sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Sez. L, Sentenza n. 844 del 15/01/2009, Rv. 607023 -01) 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 7000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre