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Ordinanza — n. 25351/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting a new merit review on animal transport conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25351/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiff's attempt to challenge the lower court's factual findings regarding an animal's transport suitability. The court held that the appellate court had correctly assessed the animal's permanent recumbent state and the proximity of the police check, concluding the transport was inherently unsuitable. Consequently, the plaintiff's arguments were deemed an impermissible new review of merits rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 2700 c.c.; D.lgs. 151/2007, art. 7 comma 1: An appeal challenging a lower court's factual assessment of animal transport conditions constitutes an inadmissible new review of merits and cannot be examined by the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal new review of merits animal transport conditions factual assessment Cassazione inammissibilità controlli ufficiali, controlli veterinari peste suina legislazione veterinaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, co.
Art. 2700 c.c.
D.lgs. 151/2007, art. 7 comma 1
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 29426/2021 Rv 662804
Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 29426/2021 Rv 662804).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31461-2021 proposto da: MELCA SRL, elettivamente domiciliatain CODOGNO (LODI) , VIA F. CAVALLOTTI N. 43, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CROCE, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro ATS BRESCIA – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata IN BRASCIA, VIA LUIGI EINAUDI N. 26, presso lo studio dell’avv.to ROBERTO MASSARI che la rappresenta e difende;; -controricorrente - avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/05/2021; Ric. 2021n. 31461sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. La Società Melca srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, in riforma sentenza del Tribunale locale, ha respinto opposizione ad ordinanza di ingiunzione in materia di trasporto di animale destinato al macello.

2. ATS Brescia ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c, violazione dell’art.2700 c.c. e 7 comma 1 e allegato 1 D.lgs. 151/2007, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione circa il carico della bovina, l’idoneità del viaggio previsto e l’esposizione della bovina a sofferenze inutili.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha formato il proprio convincimento in ordine alla inidoneità della bovina al trasporto alla luce delle condizioni dell’animale, che, al momento del controllo di polizia, eseguito a soli 5 Km dal luogo di partenza, si presentava in posizione di decubito sternale permanente, tanto che non Ric. 2021n. 31461sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 riusciva più a riassumere la posizione eretta e veniva quindi dopo alcune ore sottoposta eutanasia farmacologica.

In ragione dello stato dell’animale, e dell’accertamento avvenuto ad una distanza dall’azienda agricola percorribile in pochi minuti, la Corte territoriale ha formato il convincimento circa le originarie condizioni di intrasportabilità della bestia e la sottoposizione della medesima ad inutili sofferenze. Il motivo di ricorso contesta tale accertamento di fatto, proponendo così un inammissibile nuovo sindacato di merito. Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla mancata ammissione della prova testimoniale sulla trasportabilità della bovina, dedotta al fine di provare che l’animale sarebbe autonomamente salito sul camion all’atto del carico al momento della partenza senza presentare stati patologici.

Infatti, non solo il ricorrente non ha riportato i capitoli di prova di cui lamenta la mancata ammissione, ma anche difetta il requisitodella decisività delle dedotte circostanze, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, l’art. 7 comma 1 D.Lgs 151/2007 sanziona una condotta che non si esaurisce con il carico dell’animale sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l’intero suo trasferimento da un luogo all’altro (cfr. Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 29426/2021 Rv 662804).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La ATS ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso.

5. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021n. 31461sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 1500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dov