Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25350/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to invalid service of counter-appeal to absent party requiring new notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal because the tax authority failed to properly serve the counter-appeal on the absent appellant. The appellant had remained in default at the appellate level, yet the counter-appeal was incorrectly delivered to the first-instance lawyer instead of the designated domicile. Consequently, the court ordered a new notification within sixty days to regularize the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 330, comma 3, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Service of a counter-appeal to a party remaining in default at the appellate stage, performed at a domicile other than that prescribed by law, is null and non-existent, necessitating a renewal of notification within half the brief term for appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
service of process default party appellate procedure nullity of notification tax litigation renewal of service contumacy ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 330, comma 3, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 291 c.p
330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa(Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4978/2021proposto da: Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., Agente della ri s cossione per la Provincia di Messina ( C. F . : 0083.3920151 e P.IVA. 0471933082 9), con sede inMessina alla Via Ugo Bassi n. 126 ), in persona d el Presidente del Consiglio di amministrazione Do tt . Gianni Si lv ia , giusta delibera del consiglio diamministrazione del 14 gennaio 2021 , ele ttivament e domiciliata a Roma,in Lungote v ere d e i Mell ini n. 7 , pre s so lo studio legale ass o ciato "Legalia”, e rappresentata e difesa dall’Avv.

Nicola lacopino (C.F.: CPNNCL7SH14F158R), in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato; -ricorrente - contro Cartella pagamento – Rinnovazione notifica ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – ricorrente incidentale – e Cilione Eugenio; -intimato - -avverso la sentenza n. 409/16/2021emessa dalla CTR Siciliail 15/01/2021 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Cilione Eugenio, quale erede di Cilione Francesco, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 29.178,88, per l’anno d’imposta 2005, a seguito di accertamento divenuto definitivo in assenza di ricorso.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella era stata notificata a mani di una vicina all’indirizzo dell’erede, anziché presso il domicilio del de cuius agli eredi impersonalmente.

3. Sull’appello della Riscossione Sicilia, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia rigettava il ricorso, evidenziando che il vizio notificatorio rilevato era causa di nullità assoluta, cometale non sanabile, in quanto incideva sulla struttura del rapporto tributario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. Cilione Eugenio non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.6. La notifica del ricorso per cassazione o del controricorso , anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa(Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) .

7. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha notificato il controricorso al difensore in primo grado del contribuente (Avv. Galatea Cuzzocrea), nonostante quest’ultimo sia rimasto contumace in grado di appello.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del controricorso a cura dell’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordin