Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25347/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes Regional Tax Commission decision for lack of reasoning on interruption of prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision regarding tax collection notices, finding it lacked proper reasoning on the interruption of prescription. The taxpayer argued the commission failed to address his exceptions regarding the agency's constitution and the sufficiency of evidence, while the tax authority contended the notification was valid. The court held that the commission's reasoning was merely apparent and did not substantively evaluate the evidence, necessitating a remand for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/92: A judgment is void if it fails to provide adequate reasoning on the exceptions raised by the parties, particularly regarding the interruption of prescription and the admissibility of evidence, requiring the court to explicitly address these points rather than offering a superficial affirmation.

Parole chiave

Generato dall'IA
interruption of prescription lack of reasoning tax collection notices Regional Tax Commission remand for new trial pagamento degli arretrati pagamenti rateali detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 132 c.p.c. e dell'art.
Art. 36 d.lgs. 546/92
e dell'art. 36 d.lgs. 546/92.
art. 132 c.p
con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 132 c.p.c.
art. 36 d.lgs. 546/92
e dell'art. 36 d.lgs. 546/92.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29482-2020 proposto da: RAIMONDI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell'avvocato NATALE PERRI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRAI E, DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI 11210661002, REGIONE LAZIO, ROMA CAPITALE UFFICI TRIBUTI 02438750586, AMA SPA 05445891004; - intimati - avverso la sentenza n. 3184/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 29482 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. Andrea Raimondi ricorreva alla CTP di Roma avverso una intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di plurime cartelle per tributi erariali e tributi locali. La CTP annullava l'intimazione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente non essendovi prova di alcun atto interruttivo;

2. con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, in parziale accoglimento dell'appello della Agenzia delle Entrate Riscossione rimasta in primo grado contumace e sulla scorta della documentazione della medesima appellante, affermava che le cartelle erano state notificate, che con la notifica delle cartelle la prescrizione era stata interrotta per tutti i crediti ad eccezione di quelli per tasse automobilistiche del 1999 e del 2002, che l'intimazione era pertanto parzialmente valida;

3. il contribuente propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe;

4. l'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso. L'Agenzia delle Entrate, la Regione Lazio, Roma Capitale e la spa AMA sono rimaste intimate; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/92. Viene dedotto che la sentenza è priva di motivazione riguardo a tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente contro la costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, contro la produzione, solo in appello, da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione, della documentazione ritenuta dalla CTR idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, contro tale idoneità;

2. il motivo è ammissibilie e fondato. 2.1. con riguardo alla ammissibilità, al contrario di quanto sostiene l'Agenzia, il motivo riporta una critica chiara di violazione di legge; 2.2. con riguardo alla fondatezza del motivo in esame si osserva che, così come denunciato dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente. La CTR si è limitata infatti ad affermare, in riferimento alla questione della idoneità della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle, che: "E' da rilevare che ... le cartelle, aventi natura tributaria e tributi locali, come si legge in atti, [sono state] notificate attraverso una precisa ed esplicativa procedura, legittimamente corretta.

E' documentata la notifica e gli atti interruttivi, si vedano le controdeduzioni del Comune e la documentazione AMA di richiesta dell'imposta dovuta. L'ufficio si è attenuto alle norme di legge puntualmente richiamate". In riferimento alle altre due menzionate eccezioni, la CTR ha dichiarato: "Si precisa che ritenuta legittima e corretta la costituzione in questo grado delle controparti con la presentazione dei documenti comprovanti la regolarità della procedura e la legittimità della pretesa tributaria";

3. il motivo va pertanto accolto; 4.gli altri motivi, con i quali il contribuente ripropone le tre già ricordate eccezioni (motivi secondo e terzo) e lamenta che la CTR abbia errato nell'individuare il termine di prescrizione dei crediti erariali in dieci anni invece che in cinque anni (quarto motivo) e che la CTR abbia omesso di pronunciare sul difetto di motivazione delle cartelle perché non contenente una "dettagliata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi" (quinto motivo), restano assorbiti;

5. in relazione al motivo accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così decis