Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific objection to administrative exhaustion finding in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically object to the lower court's finding regarding the lack of prior administrative request. The appellant argued that uncontested facts proved the administrative submission, but the court noted the lower court explicitly cited the INPS's repeated objection to the missing administrative step. Consequently, the court ruled that without a specific challenge to this critical procedural finding in the cassation petition, the appeal could not proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, c.p.c.; Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specifically censure the specific passage of the contested judgment establishing the lack of prior administrative request, rendering the appeal devoid of specific grounds.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19924-2020 proposto da: MORAMARCO TOMMASO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110 presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE IAIA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2343/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 19924 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, dichiarava improponibile la domanda proposta da Tommaso Moramarco nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver il Moramarco offerto la prova dell'inoltro della preventiva domanda in via amministrativa, presupposto dell'azione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Moramarco, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 290 e ss. c.p.c. e 13, comma 8, I. n. 257/1992, imputa alla Corte territoriale di aver omesso d considerare ai fini del decidere gli elementi in fatto dedotti da ritenersi provati in quanto non contestati, con specifico riferimento alla presentazione della domanda di pensione recante anche la domanda per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto; - che il motivo si rivela inammissibile non avendo il ricorrente fatto oggetto di specifica censura il passo dell'impugnata sentenza ove la Corte territoriale riferisce aver, con il primo motivo di gravame, l'INPS "reiterato l'eccezione di improponibilità della domanda per mancanza di preventiva istanza amministrativa, già formulata in primo grado e non esaminata dal Tribunale", passo di per sè idoneo a smentire quanto riportato dall'odierno ricorrente in ordine allo svolgimento del processo in prime cure, secondo cui il Tribunale avrebbe dato atto della presentazione della domanda in sede amministrativa e della non contestazione da parte dell'INPS, prospettazione integralmente riproposta in questa sede e posta a base della formulata impugnazione ma tuttavia carente di specificità non essendo il testo di tale domanda trascritto o allegato al ricorso; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.