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Ordinanza — n. 25341/2022 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; Court upholds that capital gains from passive shareholding exclude social security contribution base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25341/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected INPS's appeal against the Florence Court of Appeal's decision regarding social security contributions. The lower court held that passive income from shareholding constitutes capital gains rather than business income, thus excluding it from the contribution base. The Supreme Court affirmed this ruling, maintaining consistency with established jurisprudence and constitutional principles regarding the distinction between business and capital income. Consequently, the INPS appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992; Art. 1, I. n. 233/1990; The social security contribution base excludes capital gains derived from passive participation in capital companies without active work performance.

Parole chiave

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social security contributions capital gains exclusion passive shareholding business income definition INPS contribution base categoria contributiva prestazione non contributiva imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, d.l.
I. n. 233/1990

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 805/2021
Cass. n. 18594/2020
805/2021 e Cass. n. 18594/2020) secondo cui poiché la normativa previdenziale (art.
Corte Costituzionale n. 354/2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18765-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro NOTTOLI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SACCONI 4/B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO SELVANETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO VITI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 18765 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Pistoia e accoglieva l'opposizione proposta da Maurizio Nottoli nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale veniva richiesto allo stesso il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Artigiani relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali il Nottoli rivestiva esclusivamente il ruolo di socio; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che, individuando la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerando che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegua che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Nottoli; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il controricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. 438/1992 e della I. n. 233/1990, lamenta il discostarsi della Corte territoriale da un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina invocata per la quale nella base imponibile ai fini dell'individuazione dapprima della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e successivamente, della prestazione pensionistica adeguata s debbano comprendere tutti i redditi di impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali; - che il motivo risulta infondato ritenendo il Collegio di dover dare continuità all'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 805/2021 e Cass. n. 18594/2020) secondo cui poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella I. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS, dando conto altresì i richiamati precedenti delle ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001; - che, pertanto, il ricorso va rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.