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Ordinanza — n. 25338/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court holds INPS social security claims against contractors are subject to prescription, not the two-year decadence rule for subcontractors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25338/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that rejected its claim for unpaid social security contributions. The INPS argued the two-year decadence period applied to all parties, while the lower court found the claim prescribed against the subcontractor and committente. The court agreed that the specific two-year decadence rule does not apply to INPS actions, which remain subject to the general prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003; In social security disputes involving contractors, the two-year decadence period does not apply to actions by social security institutions against the committente, which remain subject to the general prescription period.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions decadence period prescription rules subcontracting liability INPS claims appalto di opere solidary responsibility durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 così come modificato prima dall'art.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 434 c.p
276/2003; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello dell'INPS sollevata ex art. 434 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18004/2019
Cass. n. 18004/2019 e a seguire Cass.
Cass. n. 23038/2020
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 2803-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente- contro FOS NOVA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELEONORA LOIACONO; - controrícorrente - contro CONSORZIO DREAM WORK IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZOPPI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIET1A CORETTI; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS; Ric. 2020 n. 02803 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte d'Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta dall'INPS nei confronti del Fallimento Flasch Service Soc. Coop., del Consorzio Dream Work in liquidazione e di Fos Nova S.r.l., avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali evasi per il periodo 2010/2012, sanzioni e mora dovuti dalla Flasch Service, poi fallita, assuntrice in subappalto del servizio oggetto dell'appalto commesso, il Consorzio Dream Work, titolare del medesimo, la Fos Nova S.r.l., committente, tutti solidalmente responsabili ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello dell'INPS sollevata ex art. 434 c.p.c. dal Consorzio Dream Work ed infondata altresì la domanda dell'Istituto per aver questo azionato in sede giudiziaria la garanzia solidale apprestata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 una volta decorso il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto ivi previsto anche nei confronti degli enti previdenziali; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, la Fos Nova S.r.l. ed il Consorzio Dream Work in liquidazione, il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che, chiamata per la trattazione all'udienza del 13 luglio 2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al Consorzio Dream Work; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 così come modificato prima dall'art. 6, commi 1 e 2 d.lgs. n. 251/2004 e poi dall'art. 1, comma 911, I. n. 296/2006, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, sostenendo non operare nei confronti degli enti previdenziali il previsto termine decadenziale della garanzia solidale del committente per il pagamento dei contributi in favore dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori commessi, nel caso di specie, dalla subappaltatrice Flasch Service Soc.

Coop.; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 così come modificato prima dall'art. 6, commi 1 e 2 d.lgs. n. 251/2004 e poi dall'art. 1, comma 911, I. n. 296/2006 e successivamente dall'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, conv. con modif. nella I. n. 35/2012 ed infine dall'art. 4, comma 31, lett.

a) e b), I. n. 92/2012 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., l'Istituto ricorrente principale, subordinatamente all'ipotesi del rigetto del motivo che precede, lamenta l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'inefficacia impeditiva del compiersi della decadenza della notificazione del verbale ispettivo, nella specie effettuata con anticipo sulla scadenza del termine; - che, dal canto suo, il Consorzio Dream Work in liquidazione, ricorrente incidentale, con l'unico motivo, rubricato con generico riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. e così al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deduce l'illegittimità della sentenza per aver ritenuto assorbita, omettendo a riguardo la relativa pronunzia, la sollevata eccezione di prescrizione dei crediti vantati dall'INPS, della cui fondatezza peraltro dà atto la stessa Corte territoriale nell'affermare aver l'INPS instaurato il giudizio a ben più di cinque anni dalla cessazione dell'appalto; - che il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 18004/2019 e a seguire Cass. 23038/2020, alle cui argomentazioni qui integralmente ci si riporta) secondo cui "In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in I. n. 35/2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione"; - che da quanto sopra consegue l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale; - che l'unico motivo del ricorso incidentale si rivela inammissibile atteso che, mentre il dichiarato assorbimento dell'eccezione di prescrizione, suscettibile di riesame nel giudizio di rinvio, non richiede l'impugnazione in via incidentale della relativa statuizione, del resto qui erroneamente sollevata con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura formulata si risolve nella richiesta a questa Corte di pronunziare su un'eccezione di merito in difetto di qualsiasi accertamento in fatto e così al di là dei limiti del giudizio di legittimità; - che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e, in relazione al motivo accolto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale