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Ordinanza — n. 25330/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal confirming labor court jurisdiction over pension fund disputes based on employee residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25330/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Banca Monte dei Paschi di Siena regarding territorial jurisdiction. The bank argued that the Siena labor court should retain competence despite declining it in favor of the Salerno court. The court ruled that the dispute concerns pension benefits owed to the employee, making the employee's residence in Salerno the decisive factor for jurisdiction under Article 413, paragraph 7 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 413, comma 7 c.p.c.; Art. 442, comma 2 c.p.c.: Controversies regarding pension benefits derived from collective agreements fall under the residual territorial criterion of Art. 413, para. 7 c.p.c., establishing jurisdiction at the place of the employee's residence.

Parole chiave

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territorial jurisdiction labor court competence pension fund disputes employee residence collective agreement regulation of competence Code of Civil Procedure istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 413, comma 7 c.p.c.
la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 413, secondo comma c.p.c.
Art. 442, comma 2 c.p.c.
tramite l'espresso rinvio (anche ad essa, in quanto disposizione del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice civile) dell'art. 442, secondo comma c.p.c., per la natura di controversia tra le parti di "inosservanza degli obblighi di Ric.
Art. 18 c.p.c.
413 t:p.c., comma 7, per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate ai commi precedenti del medesimo articolo va definita in base al criterio generale di cui all'art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto" (così al quarto Considerato, pg.
Art. 618 c.p.c.
ferma, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, la competenza del giudice dell'esecuzione solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza" e quindi dei soli provvedimenti ordinatori e interinali, a norma dell'art. 618bis, secondo comma c.p.c.
Art. 618bis c.p.c.
ferma, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, la competenza del giudice dell'esecuzione solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza" e quindi dei soli provvedimenti ordinatori e interinali, a norma dell'art. 618bis, secondo comma c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con unico motivo, illustrato da memoria finale, cui ha resistito la lavoratrice con propria memoria;
art. 42 c.p
ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con unico motivo, illustrato da memoria finale, cui ha resistito la lavoratrice con propria memoria;
art. 380ter c.p
ha rassegnato, a norma dell'art. 380ter c.p.c., conclusioni scritte per il rigetto del regolamento.
art. 616 c.p
444 e 442, secondo comma c.p.c., per la competenza territoriale (nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dopo la prima fase sommaria davanti al Tribunale di Nocera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.
art. 618bis c.p
ferma, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, la competenza del giudice dell'esecuzione solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza" e quindi dei soli provvedimenti ordinatori e interinali, a norma dell'art. 618bis, secondo comma c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2018, n. 4041
Ed infatti, ribadito il consolidato principio (con richiamo, tra gli altri precedenti, così come testualmente citati: Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2018, n. 4041;
Cass. n. 21954 del 2018
Cass. n. 21954 del 2018; Cass.
Cass. n. 15620 del 2015
21954 del 2018; Cass. n. 15620 del 2015 ed in precedenza Cass.
Cass. n. 2686 del 1983
15620 del 2015 ed in precedenza Cass. n. 2686 del 1983; Cass.
Cass. n. 5648 del 1988
2686 del 1983; Cass. n. 5648 del 1988; Cass.
Cass. n. 4418 del 1994
5648 del 1988; Cass. n. 4418 del 1994) secondo cui è ritenuto che, in base al diiposto dell'art.
Corte di Cassazione n. 10571/2019
674/2013 (in giudicato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 10571/2019);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28610-2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro FERRO ANGELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO PISAPIA; - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 224/2021 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STEFANO VISONA' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro. RILEVATO CHE 1. con sentenza del 6 ottobre 2021, il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del lavoro, ha declinato la propria competenza territoriale, nel giudizio di opposizione proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. all'esecuzione promossa nei propri confronti dalla dipendente Angela Ferro, in favore di quella del Tribunale di Salerno;

2. esso era stato adito in riassunzione dalla banca a seguito dell'ordinanza di rimessione al giudice competente, ai sensi degli artt. 618, secondo comma e 618bis c.p.c., del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Nocera, che aveva rigettato, con separata ordinanza in pari data, l'istanza di sospensione del provvedimento di assegnazione della somma pignorata alla banca medesima dalla creditrice, previo atto di precetto intimante il pagamento di quanto riconosciutole, a titolo di trattamento pensionistico integrativo in base alla Convenzione MPS/00. SS. del 5 settembre 1985, per il periodo dal dicembre 2002 all'ottobre 2019, dalle sentenze del Tribunale di Salerno n. 259/2011 e della Corte d'appello di Salerno n. 674/2013 (in giudicato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 10571/2019);

3. il Tribunale senese ha, infatti, ritenuto competente a conoscere il merito della controversia il Tribunale di Salerno, per essere ubicata nel suo circondario la residenza della lavoratrice creditrice esecutante: Ric. 2021 n. 28610 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- segnalando peraltro la sostanziale inutilità (anche) della sua adizione, per la riassunzione tardiva (con ricorso della banca del 27 luglio 2020) del giudizio di opposizione, oltre il termine perentorio (di novanta giorni) per essa fissato dal G.E. presso il Tribunale di Nocera, in data 15 — 20 febbraio 2020;

4. con atto notificato telematicamente il 4 novembre 2021, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con unico motivo, illustrato da memoria finale, cui ha resistito la lavoratrice con propria memoria;

4. il P.G. ha rassegnato, a norma dell'art. 380ter c.p.c., conclusioni scritte per il rigetto del regolamento. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 413, secondo comma c.p.c. anche in relazione agli artt. 444 e 442, secondo comma c.p.c., per la competenza territoriale (nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dopo la prima fase sommaria davanti al Tribunale di Nocera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, secondo comma c.p.c.) del Tribunale di Siena, nel cui circondario è notoriamente ubicata la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena (ivi trovandosi il luogo di accentramento di fatto dei poteri di direzione e di amministrazione dell'impresa gestita in forma societaria), in applicazione, per il richiamo dell'art. 618bis c.p.c. delle norme sulle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, del regime del foro alternativo previsto dall'art. 413, secondo comma c.p.c. tramite l'espresso rinvio (anche ad essa, in quanto disposizione del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice civile) dell'art. 442, secondo comma c.p.c., per la natura di controversia tra le parti di "inosservanza degli obblighi di Ric. 2021 n. 28610 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -3- assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi" (quale la Convenzione MPS/00. SS. del 5 settembre 1985, nascente dal rapporto di lavoro istituito tra le parti medesime); infine puntualizzata la tempestiva riassunzione del giudizio, nel termine perentorio di novanta giorni fissato dal G.E. decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza (il 24 febbraio 2020), tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'i 1 maggio 2020, disposta dagli artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020 (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. la controversia, avente ad oggetto il diritto della lavoratrice al trattamento pensionistico integrativo riconosciutole dalla Convenzione MPS/00. SS. del 5 settembre 1985, per la cui soddisfazione ella ha agito in esecuzione, è relativa alla "inosservarqa degli obblighi di assisten.za e di previden.za derivanti da contratti e accordi collettivi"; 3.1. ferma, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, la competenza del giudice dell'esecuzione solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza" e quindi dei soli provvedimenti ordinatori e interinali, a norma dell'art. 618bis, secondo comma c.p.c. ed operando invece per la fase di merito la regola dettata dall'art. 618bis primo comma c.p.c. con l'applicazione delle norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (Cass. 3 agosto 2016, n. 16222), la natura della controversia comporta l'individuazione del giudice competente territorialmente alla sua cognizione, in base non già all'art. 444, primo comma (riguardante le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) e neppure all'art. 444, terzo comma (non trattandosi di una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza:

Cass. 24 luglio 2015, n. 15620, in motivazione), ma all'art. 442, secondo comma, che espressamente prevede l'inosservanza degli obblighi suddetti; Ric. 2021 n. 28610 sez. ML - ud. 24-05-2022 -4- 3.2. il rinvio di tale norma all'osservanza delle disposizioni del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice civile, e quindi anche dell'art. 413, deve poi essere inteso, per insegnamento consolidato di questa Corte, non già al secondo comma, riguardante le cause di lavoro in virtù dell'immediato e coerente collegamento con il primo comma, ma al settimo comma ("Qualora non trovino applicazione le diiposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18 '), il quale designa la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza del convenuto (Cass. 24 luglio 2015, n. 15620;

Cass. 9 marzo 2017, n. 6131; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4041; Cass. 10 settembre 2018, n. 21954; Cass. 15 febbraio 2022, n. 4862); 3.3. né in senso contrario milita l'argomentazione svolta dalla banca ricorrente nella sua memoria finale, sulla base di una recente ordinanza di questa Corte (Cass. 15 febbraio 2022, n. 4862), che anzi conferma il percorso interpretativo qui sviluppato. Ed infatti, ribadito il consolidato principio (con richiamo, tra gli altri precedenti, così come testualmente citati: Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2018, n. 4041;

Cass. n. 21954 del 2018; Cass. n. 15620 del 2015 ed in precedenza Cass. n. 2686 del 1983; Cass. n. 5648 del 1988; Cass. n. 4418 del 1994) secondo cui è ritenuto che, in base al diiposto dell'art. 442 cp.c., comma 2, che ha nguardo a controversie diverse da quelle in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 1 stesso articolo, alle controversie attinenti agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, va applicato il criterio residuale di cui all'art. 413 t:p.c., comma 7, per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate ai commi precedenti del medesimo articolo va definita in base al criterio generale di cui all'art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto" (così al quarto Considerato, pg. 4 dell'ordinanza), il precedente invocato ha escluso l'applicabilità del criterio residuale dell'art. 413, settimo comma c.p.c., perché "la presente Ric. 2021 n. 28610 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -5- controversia, tuttavia, non ha per oggetto le prestazioni dovute dal Fondo all'iscritto ma intercorre tra datore di lavoro e Fondo ed attiene al pagamento dei contributi che il primo è obbligato dal contratto collettivo a versare al secondo" (così al quinto Considerato, pg. 4 dell'ordinanza); 3.4. nel caso di specie, la controversia ha invece proprio ad oggetto le prestazioni dovute dal Fondo all'iscritta, ossia il trattamento pensionistico integrativo in base alla Convenzione MPS/00. SS. del 5 settembre 1985, maturato da Angela Ferro dal dicembre 2002 all'ottobre 2019; sicché, ad essa si applica l'art. 413, settimo comma c.p.c., che radica la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza del convenuto e quindi, avendo la lavoratrice convenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione la residenza in Salerno, del Tribunale di Salerno, in cui favore il Tribunale di Siena ha correttamente declinato la propria competenza; 4.

è infine irrilevante, nell'odierna sede di regolamento di competenza, il rilievo del Tribunale di Siena di perfetta inutilità dell'adizione anche del Giudice salernitano, per l'estinzione ope legis del processo tardivamente riassunto; peraltro, essendo invece tempestiva la riassunzione della banca con ricorso depositato il 27 luglio 2020, nel rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. con ordinanza comunicata il 24 febbraio 2020, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'il maggio 2020, disposta dagli artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020;

5. il ricorso deve essere quindi rigettato, con la conferma della competenza territoriale del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in favore del quale il Tribunale di Siena, inizialmente adito, ha declinato la propria, con la regolazione delle spese del giudizio alla sua definizione. Ric. 2021 n. 28610 sez. ML - ud. 24-05-2022 -6-

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza territoriale del Tribunale di Salerno, M funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il Tribunale di Siena ha rimesso il giudizio, con la concessione del termine d" >9 sessanta giorni dalla comunicazione