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Ordinanza — n. 25329/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding CTR's rejection of appeal due to failed service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25329/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The agency argued the appeal was invalid because it was not properly served, noting the taxpayer's lawyer had moved offices without notifying the commission. The court ruled that the agency failed to prove actual service and incorrectly assumed the lawyer's new address was known, thereby confirming the lower court's finding of procedural invalidity.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: In tax proceedings, the tax authority bears the burden of proving effective service of an appeal; failure to demonstrate actual delivery renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal service procedural invalidity burden of proof service tax commission decision lawyer address change notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione e trasmissione trasmissione allo stato richiedente

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riguardo alla suddetta questione è stato affermato: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma I, d d.lgs.
Art. 17, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riguardo alla suddetta questione è stato affermato: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma I, d d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'Agenzia lamenta "nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.pc.c.
Art. 16, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 56
Art. 17, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 56
Riguardo alla suddetta questione è stato affermato: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma I, d d.lgs.
Art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 56

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, ordinanza n. 28712 del 30/11/2017
Cass. Sez. 6, ordinanza n. 13238 del 27/06/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24974-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PARISI ANTONINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAPIENZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1706/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24974 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- t Premesso che: 1.I'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello di essa ricorrente contro la decisione di accoglimento dell'originario ricorso proposto da Antonino Parisi avverso avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva ed Irap dell'anno 2006. L'inammissibilità è così motivata: "nessuna prova è stata fornita dalla appellante autorità finanziaria della effettiva notifica dell'appello essendosi limitata alla produzione di un elenco di raccomandate consegnate all'ufficio postale, che peraltro la raccomandata al Parisi sarebbe stata indirizzata presso il suo avvocato u quanto domiciliatario seppure che tale elezione non si evincibile dagli att";

2. l'Agenzia lamenta "nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.pc.c. Per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 54 del d.lgs. 31,12,1992, n. 56". 2.1. Evidenzia che la CTR ha trascurato la memoria datata 8.4.2015 in cui essa ricorrentc aveva riferito di avere notificato l'appello alla controparte presso l'avvocatn Prato ''aria, con studio in Catania, Via Perugia 10, risultante dal fascicolo processuale, con raccomandata A/R n.13520727250-3, di aver ricevuto aVV;SO di mancata consegna con annotazione dell'agente notificatore a attestante cne la estinataria si era t-asferita". 2.2.L'Agenza ripo,.:ca il testo della memoria e riproduce l'avviso di ricevimento con la ricordata attestazione depositati davanti alla CTR (p.4,5 e 6 del ricorso). 2.3.La rico - ente .r.)ottolinea inoltre che la CTR ha trascurato la procura speciale apposta a marg .-:e del ricorso di primo grado da cui risultava che il contribuente aven,:-.- nominato suo difensore "in ogni stato e grado del giudizio", l'avvocata Maria Poto ed aveva elei:x domicilio "presso lo studio dell'avvocato Maria Prete in CaLnia, Via Perugia, 10". 2.3.L'agcn:L 'trascrive il testo della procura speciale. 2.4.

Cor,:iiiLle ripDrtandosi ancora alla memoria datata 8.4.2015: "l'ufficio osserva :te a n sia stata regolarmente eseguita ... l'art. 17del d.lgs. 546/92 . che la variazione del domicilio eletto o della sede siano notificat secieteria della commissione ed alle parti costituite ... dagli atti non risulta adempiuto tale specifico obbligo. Pertanto il trasferimento di residenza del procuratore domiciliatario non essendo stato comunicato .. è improduttivo di effetti con la conseguente piena regolarità della notifica dell'appello eseguita nel domicilio risultante dagli atti processuali";

4. il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria; considerato che:

1. riscontrati i fatti processuali che l'Agenzia lamenta essere stati trascurati dalla CTF-: (sopra punti 2.1. e 2.2.), non contestati dalla parte controricorrente, la questione verte sul se possa considerarsi valida la notifica dell'appello eseguita nei luogo dove il difensore domiciliatario del contribuente appellato non è più a sua volta domiciliato avendo trasferito lo studio altrove senza comunicare detto trasferimento alla controparte. Riguardo alla suddetta questione è stato affermato: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma I, d d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima ooerat:. presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la rner,:i funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo.

In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare i! can )lamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificare di eFfettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazion2, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata l domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale cwriuni ,:azione del trasferimento alla controparte" (Cass. Sez.5-,ordinanza .28712 del 30/11/2017). Ed è staTc, detto ancora: "Nel processo tributario, l'onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è pre',:isto :71.all'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il domicilio autono 'rarnente .eletto dalla parte, mentre l'elezione di domicilio operata presso lo Audio del procuratore ha la mera funzione d'indicare la sede dello studio di quest'ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'one;-:.:2 di ,'.:omunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio, 'spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luc..Tio di noAcazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità deHa r Affida o comunicazione dell'atto presso la segreteria della commissbne tribulaha ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in 'caso di esito negativo di 1:Ltli indagini" (Sez.6-5,ordinanza n.13238 del 27/06/2016).

In base a questi p7incipi è infondato l'assunto dell'Agenzia secondo cui sarebbe valida la ric,t;Nca -eli'appello eseguita nel luogo dal quale al. momento della notifica il clifensor ..! domiciliatario del contribuente si era ormai trasferito, i.e. nel luogo in cui quei momento il difensore domiciliatario non aveva più il proprio sture L'Agenzia aveva l',.3nere di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo prol'essnale, quale fosse l'effettivo domicilio del difensore, a prescindue calla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, dd relati o muamento;

2. per qi,i& :ede la dichiarazjone di inammissibilità dell'appello -come conseguenza del iacato perfezionamento del procedimento di notificazione dell'atto iv odutt. o de; giudizio- deve essere confermata;

3. il ricorso va 4. le spese del qi iizío di leg;ttimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in 0:5p,..-)sitH,o, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistata io;

5. non si •EiJr-iica comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccon- )ent,..,.: una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributt3 p2r essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale d:T. .05.;.;, o; PQM la Corte r:(. tt lc,cor.sG; condanna Aqen:i dele entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio ci , in Euro 9000,00, per compensi ed Euro 200,00 per eslyy-s;. oftv al fimbor,-,o delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento de, ;i ed ag,i accessori di legge, con distrazione delle spese a favore de )ri dìchisrstosi antistatario. Così deci5;c, ln Rc la ne