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Ordinanza — n. 25327/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by ruling trust transfer to trustee is gratuitous and not a taxable transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25327/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the appeal on merits. The taxpayer argued that the transfer of property to a trustee within a trust structure should not be considered a taxable transfer of wealth. The court agreed, holding that the initial transfer from settlor to trustee is merely a segregative act and does not constitute a definitive transfer of assets, thus avoiding the fixed tax rate.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 47 d.l. 262/2006; Art. 53 Cost.: The transfer of assets from settlor to trustee in a trust is not a taxable transfer of wealth as it lacks definitive attribution, being merely a segregative act pending final distribution to beneficiaries.

Parole chiave

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trust tax liability transfer of wealth gratuitous transfer segregative act imposta successioni trustee attribution taxable event base imponibile

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 47 del d.l. n. 262 del 2006
a) la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l.
Art. 53 Cost.
Art. 370 c.p.c.
L'Agenzia delle entrate si costituisce ex art. 370 c.p.c...
art. 370 c.p
L'Agenzia delle entrate si costituisce ex art. 370 c.p.c...
art. 53 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19167/19
Cass. n. 1131/19
Cass. n. 8082/2020
Cass. n. 975/18
Cass. n. 21614/16
Cass. n. 25478/15
Cass. Sez. 6 n. 13/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA NTERLOCUTORIA_I A sul ricorso 11862-2020 proposto da: PIEPOLI VALENTINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA COLOMBO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3881/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11862 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- r.d. 11862/2020 Piepoli Valentina c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Valentina Piepoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che su impugnazione di avvisi di rettifica e liquidazione per l'imdosta di successione e donazione, ipotecaria e catastale, anno 2013, riformata la sentenza di primo grado -che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto notificato via pec- ha ritenuto ammissibile il ricorso rigettando nel merito l'appello della contribuente.

Con atto istitutivo registrato il 13.3.2013 Vincenzo Piepoli, Rita Ruggero e Valentina Piepoli istituivano il "trust Riccardo", conferendo una serie di immobili, e nominando quale trustee Valentina Piepoli e qua i beneficiari finali gli stessi disponenti e, in caso di loro decesso, Riccardo Sgueglia. Nell'atto, la base imponibile veniva altresì dichiarata pari a zero, in quanto il valore dei beni sarebbe stato equivalente agli one.-i di trasferimento; l'atto veniva quindi assoggettato ad imposta in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso impugnato rideterminava la base imponibile, ai fini dell'imposta di successione e donazione ed ai fini ipotecari e catastali assoggettandola ad imposta proporzionale.

La CTP dichiarava il ricorso inammissibile per inapplicabilità al processo tributario delle norme relative alla nojricazione a mezzo pec. La CTR ha respinto nel merito l'appello della conixibuente statuendo, per quanto rileva in questa sede, valido l'avviso di liquidazione, in quanto sussiste la soggettività passiva in ca )1) al trust nella persona del trustee, Valentina Piepoli, la quale, dopo av -e ricevuto la notificazione dell'atto impositivo, si è costituita in giudizio; quanto alla tassazione dell'atto di conferimento di beni immobili del trust, decidendo sulla base degli elementi essenziali del trust riportati nell'avviso di rettifica e liquidazione impugnato- stante la mancata allegazione dell'atto istitutivo del trust- rileva l'esistenza di un effettivo trasferimento dei beni, con conseguente arricchimento de' geneficiario finale, confermando la legittimità della pretesa fiscale.

L'Agenzia delle entrate si costituisce ex art. 370 c.p.c... Considerato che:

1. Va esaminato prioritariamente, per ragioni logiche, il secondo motivo dei --icorso, col quale si lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e n.5 c.p.c. in violazione dell'art.132, comma 4, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la costituzione in giudizio del trustee avesse sanato la nullità dell'atto impugnato emesso contro il trust Riccardo, pur ritenendo che il trust non sia ente dotato di personalità giuridica. 2. 11 motivo è infondato in quanto, sebbene il trust sia un ente non dotato di personalità giuridica, in quanto costituito da un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al "trustee", che rappresenta l'unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015, Rv. 638197 - 01), il difetto strutturale della notifica dell'atto tributario allo stesso è sanato dalla costituzione del "trustee", che nella fattispecie ha impugnato l'atto imoDsitivo (Cass. n. 2894 del 7 febbraio 2020). La sentenza è pertanto immune dal vizio denunciato.

3. Con il primo motivo del ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa app icazione dell'art.2, comma 47 D.L. 262/2006 convertito in I. 296/2006, violazione dell'art.53 della Costituzione e violazione della L. 346/1989, per avere la CTR erroneamente deciso (senza esaminare Vado istitutivo del trust, non prodotto in giudizio), ritenendo legittimo l'atto impugnato emesso in violazione del TU. n. 346/90, essendo rilevanti i vincoli di destinazione che determinano effetti traslativi che realizzano un incremento patrimoniale, non sussistente nella fattispecie.

2. Premesso che non rileva la mancata produzione in giudizio dell'atto istitJtivo del trust - peraltro addebitabile ai contribuenti - avendo la CU esaminato il suo contenuto come risultante dall'avviso impugnato, il mDtivo è fondato.

4. La ciurisprudenza di questa Corte ha analizzato l'istituto del trust sotto il profilo fiscale pervenendo ai seguenti risultati:

a) la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imp3sta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) - per l'a )plicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;

c) nel trust di cui alla I. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell' Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

5. Il principio secondo cui con l'istituzione di un trust non si verificano di regola effetti traslativi è stato confermato di recente da questa Corte con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, precisando che tale imposta è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitJtivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario (Cass 19167/19;

Cass 1131/19). Ciò anche con riferimento al trust autodichiarato (come statuito da Cass.n. 8082 del 23/04/2020), in quanto la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attr buzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, realizzandosi il presupposto del reale arricchimento solo con l'effettivo trasferimento di beni e diritti, a seguito all'eventuale trasferimento fina e dei beni al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass.

Sez 5 -, n. 19167 del 17/07/2019 cit.; conf. sez. 6 - 5, n, 13 del 04/01/2021). E. Può pertanto ritenersi consolidato il principio secondo cui il trasferimento dal "settlor" al "trustee" di immobili (e partecipazioni sociali) per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo (come verificatosi nel caso di specie, dati i rapporti di parentela fra Riccardo Squeglia e Valentina Piepoli), avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva al trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai ben eficiari del "trust".

Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecarie e catastali (Cass 975/18; Cass 21614/16, Cass 25478/15).

7. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ri