Italian tax court allows deduction of costs for non-existent operations if fraud purpose isn't proven, overturning lower court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Court's decision that permitted cost deductions despite non-existent operations. The lower court incorrectly ruled that the mere lack of proof regarding the criminal use of acquired assets was insufficient to deny deductions, failing to verify the taxpayer's compliance with effectiveness and relevance requirements. The Court clarified that taxpayers must prove these specific criteria independently, and the absence of evidence showing assets were used for crimes does not automatically validate the deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 4-bis L. 537/1993; Art. 8 comma 1 D.L. 16/2012; Art. 109 T.U.I.R.: In income tax, costs for non-existent operations remain deductible if the taxpayer proves effectiveness, relevance, and other statutory requirements, as the mere lack of proof regarding the criminal use of assets does not suffice to deny the deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30276-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - ricorrente - contro MASSIMILIANO MENNA, nella qualità di titolare della ditta individuale MENNAUTO (C.F. MNNMSN74B03G999S), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ALESSANDRO ORLANDO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA MONTI DI CRETA, n. 85, presso lo studio dell'AVV.
ANTONIO PORFILIO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 150 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MASSIMILIANO MENNA, nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale MENNAUTO, un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2013, conseguenti al disconoscimento della deducibilità di costi e della detraibilità dell'I.V.A. per operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la MULTISERVICE S.R.L. e la REALCAR S.R.L.; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 609/2018, rigettò il ricorso; che MASSIMILIANO MENNA, nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st . di Pescara la quale, con sentenza n. 150, depositata il 25/02/2020, accolse parzialmente il gravame e riformò la decisione impugnata limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle maggiori imposte dirette, osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - in linea generale, che (a) la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente ad escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni, ove ricorrano i presupposti dell'art. 109 del T.U.I.R. e chiarendo come, nel caso di specie, (b) l'amministrazione non avesse fornito la prova che i beni coinvolti nell'operazione illecita furono acquistati per commettere il reato, anziché per essere commercializzati;
Ric. 2020 n. 30276 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., MASSIMILIANO MENNA, nella qualità; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla I. n. 44 del 2012, nonché dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla contribuente a fronte della partecipazione alle operazioni soggettivamente inesistenti sottese alle riprese per cui è causa, unicamente per non trattarsi di esborsi connessi a beni acquistati al sol fine di commettere reati, senza, tuttavia, verificare che detti costi rispondessero (con relativo onere a carico del contribuente) ai requisiti dell'effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 -bis, della I. n. 537 del 1993 - nella formulazione, applicabile ratione temporis, introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o Ric. 2020 n. 30276 sez.
Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3- determinabilità (Cass., Sez. 5, 15.3.2022, n. 8480, Rv. 664150-01); che, dunque - come correttamente evidenziato dalla difesa erariale - la sola mancata dimostrazione dell'utilizzazione degli acquisti compiuti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti non è sufficiente a giustificare l'affermazione della deducibilità dei relativi costi, occorrendo, al contrario, che ricorrano gli ulteriori requisiti di cui al cit. art. 109 T.U.I.R., l'onere della cui prova ricade pur sempre sul contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 21.11.2019, n. 30366, Rv. 655932-01); che da tali principi si è discostata la C.T.R. la quale, al di là di una generica affermazione circa la necessità di "colorare" i costi di cui si invoca la deducibilità, in termini di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5, terzo cpv.), ha invece riconosciuto sussistente il diritto della MENNAUTO sulla base della sola mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'utilizzo dei beni acquistati dalla contribuente per finalità (illecite) diverse da quella della loro commercializzazione;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara, Ric. 2020 n. 30276 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,