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Ordinanza — n. 25325/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax exemption appeal, ruling registration tax exemption applies to all low-value judgments regardless of judge type.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Alberto Cutaia's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding registration tax on low-value judgments. Cutaia argued the tax exemption should apply to all judgments under €1,033, while the Tax Agency contended it only applies to cases heard by the Judge of Peace. The court rejected the distinction, holding that the legislative intent to reduce costs for minor disputes necessitates a general exemption regardless of the specific judicial body.

Regesto Legislator

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Art. 46 of Legislative Decree No. 374/1991; The registration tax exemption for judgments under €1,033 applies to all judicial proceedings of that value, irrespective of whether the case was heard by the Judge of Peace or another court, as the legislative purpose is to alleviate costs for minor disputes rather than restrict jurisdiction.

Parole chiave

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registration tax exemption Judge of Peace jurisdiction judgment value threshold tax burden reduction judicial cost relief cosa di poco valore aliquota d'imposta delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 46 of Legislative Decree No. 374/1991
la CTR ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 46 della I.
Art. 36 of the Constitution
«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 61 of D.Lgs. 546/92
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
Art. 118 of the Transitional Provisions to the Code of Civil Procedure
artt. 111 Cost
con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e la nullità della sentenza per "violazione degli artt. 111 Cost.
art. 91 c.p
la CTR ha applicato l'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017
Cass. 31278/2018
n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito" (così, in motivazione Cass. 31278/2018; Cass.16310/2014);
Cass. 16310/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27960-2020 proposto da: CUTAIA ALBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO; - intimata - avverso la sentenza n. 239/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 27960 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- ......,.... .. Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, di annullamento di due avvisi di liquidazione notificati a Alberto Cutaia per il pagamento dell'imposta di registro su altrettante ordinanze di assegnazione di crediti emesse dal Tribunale di Agrigento in procedimenti esecutivi di valore inferiore a €1033,00;

2. la CTR ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 46 della I. n.374 del 1991, istitutiva del "giudice di pace" doveva intendersi riferita solo alle controversie di competenza di tale giudice;

3. avverso la suddetta sentenza Alberto Cutaia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il primo dei quali articolato in due censure;

4. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

5. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e la nullità della sentenza per "violazione degli artt. 111 Cost. 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c." 2. Il motivo, articolato in due censure, convergenti, è infondato. 2.1. «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dalL'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 2.2 La motivazione della sentenza impugnata pur succinta dà conto in modo comprensibile dei termini della questione controversa e delle ragioni della ritenuta applicazione dell'esenzione in parola solo ai procedimenti di competenza del giudice di pace; 3 con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.46 della I. n. 374 del 1991, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2.

L'art.46 della legge n.374/1991 prevedeva: "Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"). La disposizione è stata novellata dall'articolo 1 della legge 30/12/2004 n. 311, applicabile, ratione temporis, al caso di specie: "Le cause e le attività' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".

Questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare (Cass. 16310/2014) che il legislatore della novella, il quale "se anche ha omesso l'utilizzo del termine "esenzione", non ha alterato la natura della misura (già qualificata in modo esplicito come esenzione dalla 1.347/91), "ha certamente ampliato l'effetto esonerativo, ponendo al centro di quest'ultimo la procedura giudiziale alla quale poi "gli atti ed i provvedimenti" si riferiscono, in modo tale che non possa essere eluso il senso totalmente comprensivo dell'esenzione medesima". In altri termini, l'esenzione si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa come dianzi indicato, "indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata ai soli provvedimenti del giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto" (così, in motivazione Cass. 31278/2018 malamente richiamata dalla CTR della Sicilia;

Cass. 16310/2014 cit.). La Corte ha anche evidenziato che la soluzione interpretativa adottata anche dalla CTR della Sicilia nella sentenza qui impugnata che subordina l'applicazione dell'esenzione all'esistenza oltre che del suddetto presupposto oggettivo, del presupposto soggettivo (l'adozione del provvedimento da parte del giudice di pace), non può essere sorretta sull'argomento per cui la I.n. 374 del 1991 istituisce e disciplina le funzioni del giudice di Pace. "La sedes materiae non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sulla base dell'unica condizione oggettiva che si tratti di "cause ....il cui valore non ecceda la somma di €1.033,00".

La ratio della disposizione non è poi di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, perché in tal caso non sarebbe stato previsto un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l'utente da una tassa che si paga a posteriori mantenendo nello stesso tempo l'onere deflattivo del versamento del contributo unificato, che viene assolto al momento dell'iscrizione a ruolo. La ratio manifesta della disciplina è invece quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleiiare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più.modesto: l'imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell'art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito" (così, in motivazione Cass. 31278/2018; Cass.16310/2014);

4. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la "erroneità della condanna alle spese processuali dei gradi" di merito. Sostiene il ricorrente che la CTR errato nel non rigettare l'appello dell'ufficio aveva conseguente/44o anche • nel porre le spese del giudizio a suo carico invece che a carico dell'amministrazione;

5. il motivo è infondato. 5.1. la CTR ha applicato l'art. 91 c.p.c. Il fatto e poi emerso/ in questa sede, che la decisione della CTR riguardo alla questione controversa sia stata illegittima non rende retrospettivamente illegittima la decisione a suo tempo adottata in punto di spese; 6 per quanto sopra esposto il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo e il terzo vanno rigettati, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa va decisa nel merito (art.384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo l'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate nell'importo complessivo di C 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori