Cassation court dismisses appeal regarding IMU tax sanctions, ruling the taxpayer failed to raise uncertainty arguments in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by ICCREA BANCAIMPRESA SPA against a regional tax commission decision upholding IMU tax assessments. The bank argued that legal uncertainty regarding tax sanctions should have invalidated the penalties, citing conflicting ministerial instructions. The court held that declaring sanctions inapplicable due to statutory uncertainty requires a specific request made in the first instance, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lgs. 546/92; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The power of the tax judge to declare sanctions inapplicable due to objective legal uncertainty presupposes a specific request by the taxpayer formulated in the first instance, which cannot be raised for the first time in appeal or cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20017-2020 proposto da: ICCREA BANCAIMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato VALERIO MORETTI che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI SAN GIUSTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITIORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CHIARELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 42/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 20017 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- RG 20017/2020 ICREA Bancaim presa spa c/ Comune di San Giustino Ritenuto che: La CTR Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal comune di San Giustino, rifbrmava la decisione della CTP di Perugia, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento relativi a IMU per gli anni dal 2013 al 2016 emessi a carico della società ICCREA BANCAIMPRESA SPA, in cuanto proprietaria di immobili concessi in leasing alla Ciacci sas ci Graziella Baldelli & C., ancorchè gli stessi non fossero stati restituiti alla proprietaria dalla data della risoluzione contrattuale ce! 4.12.2012.
Secondo la CTR andava preferito l'orientamento ciurisprudenziale espresso da questa Corte in tema di responsabilità del proprietario, fatto salvo, nei rapporti interni, lobbligo dell'utilizzatore inadempiente nei confronti del locatore per il prolungato indebito utilizzo dell'immobile in leasing. La società ICREA Bancaimpresa spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Comune di San Giustino si è costituito con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria. Insiste sulla illegittimità delle sanzioni irrogate, preso ati:o della incertezza normativa (ex art. 8 d.lgs. 546/92), e della conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni ministeriali aHa compilazione del modello di dichiarazione IMU (DM 30 ottobre 2C12) e degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti; richiama C:ass. 9531/2021.
Ccinsiderato che:
1. li ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art.8 d.lgs.n.23/2011, ex art. 360, n. 3 c.p.c., hievando che in forza di tale disciplina il soggetto passivo del tributo ICI avrebbe dovuto individuarsi nell'utilizzatore, mancando il requisito del possesso per il concedente.
2. I -icorso è infondato.
2. t.Ed invero, questa Corte ha già avito modo di affermare che in tema di imposta municipale unica (i.m.u.) l'art. 9 del d. Igs. n. 23 cei 2011 individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell'imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto ci leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che la società dì leasing — locatrice — ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale ciisponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore-cfr.Cass.n.13793/2019 -.
In quella circostanza si è specificamente ritenuto che "la cessazione dello status di soggetto passivo Imu viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l'effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell'Imu, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto." 2.2.Si è parimenti aggiunto, nella medesima circostanza, che "non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla r ornnativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa." 2.3.In sintonia con tale precedente si è successivamente affermato che in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 ciel 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tr buto per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto d iffe re nte- cfr.Cass.n.29973/2019, n. 25249 e n.13793 del 2019).
3. Sulla base di questi principi, confermati anche da Cass.n.22123/2020, che vanno sicuramente condivisi, il ricorso prDposto dal proprietario dei beni concessi in leasing per il periodo successivo alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore è infondato. Il ricorso va quindi rigettato, avendo la CTR legittimamente ritenuto la società concedente dei contratti ci leasing risolti responsabile per il pagamento dell'IMU.
4. Quanto alla richiesta di annullamento delle sanzioni, contenuta nella memoria, va ribadito che occorre in proposito un'apposita domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, fin dal primo grado di giudizio. 4.1.Costituisce infatti giurisprudenza consolidata il principio secondo cui: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata rei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere prgposta per la prima volta nel giudizio di appello" (Cass. n. 15406/2021; conf. n. 14402/2016).
Pertanto l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata solo in presenza ci domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016 e, in passato, Cass. nn. 22890/2006; Cass. 25676 del 2008; Cass.7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; C..E.SS. 440 e 9335 del 2015). Nella fattispecie tale richiesta non risulta sia stata proposta fin dal pr mo grado di giudizio. 4.3.La giurisprudenza richiamata nella memoria riguarda una diversa ipotesi (attinente alla qualificazione quale soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse della società esercente l'attività di organizzatore di scommesse nel territorio nazionale, senza concessione, per il tramite della ricevitoria), nella quale è intervenuta la Corte costituzionale (con la pronuncia del 23 gennaio 2018, n. 27), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
L'annullabilità d'ufficio delle sanzioni, di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 472/1997, per le annualità precedenti al 2011, era nella fattispecie giustificata, sussistendo, f no al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa. Situazione non sovrapponibile a quella in esame, non patendosi assimilare a una modifica legislativa e a una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge d'imposta, !a supposta equivoca indicazione delle istruzioni per la compilazione dela dichiarazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in ,dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00 per compensi oltre spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C. 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 dlater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara !a siussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da per:e della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proDosto,