Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and attempting to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without reaching the merits of the lease dispute. The appellant argued for a new evaluation of evidence regarding a private writing and witness testimonies, but the court found these grounds lacked specificity and merely requested an alternative assessment of facts. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the arguments did not constitute a valid legal challenge but rather an attempt to relitigate the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal error or if it merely requests a new evaluation of the evidence without identifying the specific grounds for the lower court's decision.
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29791-2021 proposto da: BELVEDERE CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA N. 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro DIANO FRANCESCO elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n. 44, presso lo studio dell’avv.to Giorgio Ferraro (studio Viglione), rappresentato e difeso dall’avv.to Salvatore Satira; -controricorrente - avverso la sentenza n. 669/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/10/2020; Ric. 2021n. 29791sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Carmelo Belvedereha proposto ricorso per cassazio ne avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria di conferma della sentenza del Tribunale di Locri, con cui veniva accolta la domanda attorea di inadempimento di contratto locatizio di una casa e di un magazzino in Siderno, mentre veniva rigettata l’eccezione di usucapione formulata dal convenuto.
2. Francesco Diano ha resistito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo motivo , il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 241 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato ad attribuire valore di piena prova ad una scrittura privata del 01.09.1980, sottoscritta dal ricorrente e da questi non disconosciuta, ove si riconosce la detenzione a titolo di locazione della casa e del magazzino; afferma che tale scrittura si riferirebbe in realtà ad altri immobili, e non a quelli per cui è causa.
Ric. 2021n. 29791sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente solo formalmente denuncia violazione di legge, ma in realtà sollecita una nuova valutazione del complessivo materiale probatorio. Il motivo, peraltro, risulta inammissibile anche per difetto di specificità, non indicando in alcun modo il ricorrente se e in quali termini egli abbia prospettato in primo e in secondo grado la questione della riferibilità della scrittura in commento ad altri immobili. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamente dato rilievo a deposizioni testimoniali de relatoactoris.
Il motivo è inammissibile perché sollecita una valutazione alternativa delle prove e, comunque, non coglie pienamente la ratio decidendidella pronuncia impugnata. La Corte territoriale ha infatti accertato che i testi, le cui deposizioni, peraltro, sono state valorizzate solo in quanto utili ad ulteriormente suffragare quanto risultante dalla scrittura privata del 01.09.1980, avevano una conoscenza diretta dei fatti di causa, e non semplicemente de relato, o per essere stati presenti di persona alla firma della scrittura; o per aver pagato su incarico dell’attore delle utenze e tasse relative agli immobili; o per aver accompagnato la dante causa dell’attore a riscuotere il canone presso il convenuto.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; lamenta l’erroneità del rigetto dell’eccezione di usucapione in quanto l’attore non avrebbe dato alcuna prova del rapporto locatizio, mentre il Belvedere avrebbe dato prova del possesso ad usucapionemdei beni in questione. Ric. 2021n. 29791sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- Il motivo, assorbito, è comunque inammissibile, in quanto, sotto le sembianze della violazione di legge, in realtà introduce questioni di merito in ordine all’accertamento del possesso del bene da parte del ricorrente.
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst