Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unreasonableness and failure to specify violated legal parameters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant challenged a lower court's rejection of a notarial deed involving a transfer of naked ownership in exchange for lifetime support, citing errors in capacity assessment and evidence evaluation. The Court rejected these arguments as manifestly unreasonable, noting that the lower court's factual findings were logical and the appellant failed to specify the exact legal parameters violated regarding legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unreasonable or if the appellant fails to precisely identify the specific legal parameters violated by the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24762-2021 proposto da: LUONGO ANDREA LNGNDR65S26A783U, elettivamente domiciliato in CASTELFRANCI(AV), VIA VADANTICON. 1, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA BIMONTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO SALIERNO; -ricorrente - contro LUONGO ROSETTA LNGRTT72P45A783X, LUONGO CLAUDIO LNGCLD69P09A783R, MASONE MARIA VIOLANTE MSNMVL40M49G631J; -intimati - avverso la sentenza n. 643/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2021; Ric. 2021n. 24762sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Andrea Luongo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Napoli di conferma della sentenza del Tribunale di Benevento di rigetto dell’impugnazione ex art. 428 c.c., da parte di Luongo Andrea, dell’atto notarile con cui i genitori Luongo Luigi (deceduto un mese dopo l’atto) e Masone Maria Violante avevano ceduto pro quota la nuda proprietà di un loro cespite all’altro figlio Claudio, incambio di assistenza materiale da parte di quest’ultimo per tutta la durata della loro vita, oltre all’importo di euro 40.000,00.
2. Rosetta Luongo,Claudio Luongo, Maria Violante Masone sono rimasti intimati;
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo, il ricorrente denuncia “falsa ed erronea applicazione dell’art. 428 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.pc.”, poiché la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere insussistenti sia lo stato di incapacità di intendere e volere del padre, sia il pregiudizio che gli sarebbe derivato dall’atto, sintomatico della mala fede del fratello Claudio. Ric. 2021n. 24762sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell’erroneo apprezzamento delle prove testimoniali, nonché della mancata ammissione di CTU sulla capacità del disponente.
I motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, risolvendosi nella richiesta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio. Inoltre, la valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce della quale la Corte territoriale ha ritenuto provata la capacità di Luongo Luigi al momento del rogito, risulta logica e plausibile e non presta il fianco a censure di legittimità, mentre la decisione di non dare ingresso alla CTU, congruamente motivata, è insindacabile in questa sede. La Corte d’Appello ha, peraltro , ritenuto provata l’intenzione del disponente di lasciare il cespite al figlio Claudio in cambio di assistenza, quale frutto di un fermo proposito maturato nel tempo, e non di una decisione estemporanea, ed ha ancora valorizzato il fatto che all’atto avevapreso parte come disponente, pro quota, anche Masone Maria Violante, della quale non era stata dedotta alcuna collusione con il figlio Claudio in danno del marito.
Il ricorrente non si confronta in alcun modo con queste ragioni della sentenza impugnata. La terza censura, relativa alla nullità della decisione per motivazione apparente, è inammissibile perché si risolve nell’elencazione di alcune massime di pronunce di questa Corte, e non attinge in alcun modo la ratio decidendidella sentenza. Il quarto motivo, relativo all’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. La quinta censura, con cui si denuncia la “violazione delle legge n. 55 del 2014 art. 4…” sulla condanna alle spese, è inammissibile perchè il ricorrente non ha assolto l’onere di Ric. 2021n. 24762sez.
M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- indicare puntualmente i singoli parametri che assume violati (Cass., n. 270, 11/1/2016; Cass., n. 10409, 20/5/2016), fermo restando che la Corte territoriale ha espressamente espunto dal conteggio la fase istruttoria, che non è stata svolta in grado di appello.
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. La Corte dichiara inammissibileex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva le parti intimate.
4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per