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Ordinanza — n. 25306/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on administrative penalty for operating hotel without SCIA permit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25306/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the administrative penalty. The appellant argued that the police enforcement violated the principle of legal certainty by applying a hotel-specific sanction to a business declared as a short-term rental. The court rejected this, finding the facts showed the appellant was actually operating a hotel in the rental premises, which fell squarely within the scope of the specific regulatory provision without needing analogical interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 25 Cost.; Art. 1 L. 689/1981; Art. 26, 31 L. Regione Lazio n. 13/2007: The principle of legal certainty does not preclude the application of a specific administrative sanction when the factual circumstances, though declared differently, objectively match the conduct typified by the norm, rendering analogical interpretation unnecessary.

Parole chiave

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administrative penalty principle of legal certainty SCIA permit cassation appeal analogical interpretation hotels and tourism procedural inadmissibility opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per erroneo governo delle spese di lite.
Art. 25 Cost.
Art. 1 L. 689/1981
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
Art. 26, 31 L. Regione Lazio n. 13/2007
Art. 92, co. 2 c.p.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunciala violazione dell’art. 92, co.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato: infatti, come argomentato dal Tribunale, i verbalizzanti hanno accertato che nei Ric.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
artt. 25 Cost
3, c.p.c., degli artt. 25 Cost., 1 L.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato: infatti, come argomentato dal Tribunale, i verbalizzanti hanno accertato che nei Ric.
art. 360 bis c.p
La Co rte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24264-2021 proposto da: ALBERGO TREVI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA, n. 42, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586elettivamente domiciliate in Roma via del Tempio di Give n. 21, rappresentata e difesa dall’Avv.to Pier Ludovico Patriarca; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5075/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. Ric. 2021n. 24264sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 - 2 - RILEVATO CHE:

1. La Società Albergo Trevi srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace locale di rigetto di opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva.

2. Roma Capitale si è costituitacon controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 25 Cost., 1 L. 689/1981, 26 e 31 Legge Regione Lazio n. 13/2007. Lamenta la violazione del principio di tassatività operante in materia di sanzioni amministrative, poichè alla ricorrente sarebbe stato contestato l’esercizio di un’attività in modo difforme dalla SCIA presentata, ragion per cui non avrebbe potuto esserle applicata la sanzione prevista dagli artt. 26 e 31 L. Ragione Lazio n. 13/2007 per lo svolgimento dell’attività in assenza di SCIA, trattandosi di un’inammissibile interpretazione analogica delle norme in commento.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciala violazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per erroneo governo delle spese di lite.

3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato: infatti, come argomentato dal Tribunale, i verbalizzanti hanno accertato che nei Ric. 2021n. 24264sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 - 3 - locali oggetto di verifica non veniva svolta semplicemente un’attività in modo difforme rispetto a quanto dichiarato nella SCIA, maun’attività completamente diversa da quella per cui era stata presentata la SCIA. In particolare, a fronte della SCIA presentata per lo svolgimento di attività di affittacamere da parte della “Artemisia Guest House” in Via dei Lucchesi 29, la Polizia Municipale aveva accertato che ivi veniva svolta di fatto l’attività alberghiera dell’Hotel Trevi sito in Via del Babuccio 21, dove avveniva la ricezione degli ospiti, la loro registrazione, la consegna delle chiavi, la fatturazione e il servizio di prima colazione.

Il giudice di seconde cure rilevava quindi che la SCIA per affittacamere dissimulava in realtà una concreta e reale attività dell’Hotel Trevi, che acquisiva i clienti e poi li dirottava nei locali di Via dei Lucchesi. Detta attività alberghiera è risultata svolta in assenza di autorizzazione, essendo pacifico che per i locali di Via dei Lucchesi era stata presentata SCIA per la diversa attività di affittacamere, ragion per cui non si ravvisa alcuna violazione del principio di tassatività. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di seconde cure fatto applicazione del principio della soccombenza.

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. LaSocietà ricorrente ha depositato memoria .

4. Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza.

5. L’interpretazione della norma consente , senza alcun ricorso al criterio dell’analogia,di ricomprendere la condotta posta in essere dalla società Trevi nella fattispecie tipica prevista dalla norma sanzionatoria. Deve confermarsi quanto riportato nella proposta circa la infondatezza dell’assunto della ricorrente di violazione del principio di legalità e tassatività. Ric. 2021n. 24264sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 - 4 - 6. La Co rte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 15 00 ,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ