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Ordinanza — n. 25305/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to challenge technical report conclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The appellants challenged the lower court's conclusion regarding the boundary line rather than the technical methodology used to reconstruct it. The court rejected the argument that a discrepancy between cadastral maps and on-site markers automatically implied a boundary error, noting the technical report explicitly confirmed the lines coincided.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based solely on the conclusion reached by the court of first instance without presenting new grounds or evidence that could alter the factual or legal assessment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility boundary dispute regulation technical expert report cadastral map discrepancy Article 380-bis Civil Procedure Code violazione delle distanze dai confini delimitazione del fondo violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 380 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 132 c.p
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19455-2021 proposto da: BERNARDINI ALFREDO e ROSSI RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA n. 1/A, presso l’avv. ANDREA PETRETTO, rappresentati e difesi dall'avv. ALFREDO ZAZA D'AULISIO -ricorrenti - contro VERSACI CATERINA e ANTINORI SEVERINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA n. 8, presso lo studio dell'avvocato MAURILIO D'ANGELO, che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonchè contro COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE n. 22, presso lo studio dell’avv.

ALBERTO MARIA FLORIDI, rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO DIURNI -controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 5.7.2005 Bernardini Alfredo e Rossi Rita evocavano in giudizio Antinori Severino e Versaci Caterina innanzi il Tribunale di Latina, invocando l’accertamento dell’esatto confine tra i rispettivi fondi delle parti, l’apposizione dei termini, e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione da essi occupata, alla demolizione delle opere eseguite in violazione delle distanze dal confine ed al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando domanda in manleva nei confronti del Comune di Sabaudia. Con sentenza n. 617/2013 il Tribunale accertava la corrispondenza del confine effettivo con quello esistente in loco e rigettava le altre domande. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dagli originari attori avverso la predetta decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Bernardini Alfredo e Rossi Rita, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato, il Comune di Sabaudia, e, dall’altro lato, Antinori Severino e Versaci Caterina.

Il Comune di Sabaudia, cont roricorrente, ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 5.7.2005 Bernardini Alfredo e Rossi Rita evocavano in giudizio Antinori Severino e Versaci Caterina innanzi il Tribunale di Latina, invocando l’accertamento dell’esatto confine tra i rispettivi fondi delle parti, l’apposizione dei termini, e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione da essi occupata, alla demolizione delle opere eseguite in violazione delle distanze dal confine ed al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando domandain manleva nei confronti del Comune di Sabaudia. Con sentenza n. 617/2013 il Tribunale accertava la corrispondenza del confine effettivo con quello esistente in loco e rigettava le altre domande. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dagli originari attori avverso la predetta decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Bernardini Alfredo e Rossi Rita, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato, il Comune di Sabaudia, e, dall’altro lato, Antinori Severino e Versaci Caterina.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021, perché alla deliberazione della decisione impugnata avrebbe partecipato un giudice ausiliario, estensore materiale della stessa. La censura è inammissibile. A seguito delle ordinanze di remissione di questa Corte n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il9.12.2019, con le quali era stato sollevato il dubbio di conformità al dettato costituzionale della normativa di cui agli articoli da 68 a 72 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.

L. 21 giugno 2013 n. 69, recante l’istituzione della figura del giudice ausiliario in Corte di Appello, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei predetti articoli “… nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”. La Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario.

Dal che deriva l’inammissibilità della doglianza in esame, posto che la decisione impugnata risulta emessa da un collegio al quale aveva partecipato un solo giudice ausiliario. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe acriticamente fatto proprie le conclusioni del C.T.U., senza considerare le censure mosse dal consulente di parte all’elaborato peritale. La censura è inammissibile. La Corte di Appello afferma che l’ausiliario, alla luce dei rilievi mossi al suo primo elaborato dal tecnico di parte degli odierni ricorrenti, aveva “… esaustivamente approfondito le indagini commissionategli con ulteriori sopralluoghi e ricognizioni dei luoghi anche alla presenza dei C.T.P. delle parti in causa, effettuando un rilievo topografico con apposita strumentazione elettronica proprio a seguito delle specifiche contestazioni sollevate, accertando, a seguito dello stesso, “chiaramente la corrispondenza tra la linea di confine catastale riportata in mappa e la recinzione esistente che delimita i lotti di terreno di proprietà delle parti in causa” (pag. 3 di CTU depositata l’8 maggio 2021), specificando altresì –sempre nella consulenza integrativa– che l’unica rettifica da effettuare riguarderebbe l’aggiornamento della mappa catastale in dipendenza della non esatta corrispondenza tra l’estratto n. 1762 allegato al tipo di frazionamento e l’attuale mappa catastale aggiornata, che evidenzia uno sconfinamento di circa mq. 12 della particella n. 134 a sfavore della proprietà dell’odierno appellante” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Inoltre, la Corte di Appello evidenzia che il C.T.U. aveva anche escluso la violazione della distanza minima dal confine, essendo il fabbricato di proprietà Antinori – Versaci edificato a 5 metri dal confine con il fondo degli odierni ricorrenti ed a 10 metri dalla parete finestrata degli immobili circostanti (cfr. ancora pag. 4 della sentenza). Il giudice di merito, dunque, non ha acriticamente fatto proprie le risultanze della C.T.U., ma ha dato atto che il perito aveva redatto una consulenza integrativa, all’esito di ulteriori approfondimenti resi necessari proprio dalle osservazioni critiche del C.T. di parte attrice, odierna ricorrente, ed ha condiviso le risultanze di detto ulteriore elaborato tecnico, sia in punto di accertamento della linea di confine tra i fondi, sia in punto di distanze legali.

Alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte distrettuale, sulla base degli accertamenti tecnici condotti dal consulente d’ufficio, gli odierni ricorrenti contrappongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il principio per cui l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spetta al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili conla decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). I ricorrenti, peraltro, non contestano la modalità con cui la Corte territoriale ha operato la ricostruzione del confine, ma la conclusione cui essa è pervenuta, e sostengono che in realtà l’esatta linea di confine sarebbe da collocare in posizione diversa rispetto a quanto ritenuto dal consulente tecnico, con conseguente sussistenza della denunziata violazione delle distanze legali.

In particolare, i ricorrenti argomentano che la “… non esatta corrispondenza tra l’estratto n. 1762 allegato al tipo di frazionamento e l’attuale mappa catastale aggiornata, che evidenzia uno sconfinamento di circa mq. 12 della particella n. 134 a sfavore della proprietà dell’odierno appellante” accertata dal C.T.U. si tradurrebbe automaticamente in uno scorretto posizionamento del confine esistente in loco, con conseguente violazione delle distanze. In realtà, il passo dell’elaborato tecnico si limita ad evidenziare una differenza tra il tipo di frazionamento e la mappa catastale, ma non certifica affatto la difformità tra il confine indicato in mappa e quello segnato in loco: anzi, sul punto, l’ausiliario afferma chiaramente che le due linee coincidono, e sulla base di tale accertamento il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell’incertezza, che costituisce il presupposto dell’azione di regolamento del confine”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal Comune controricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al controricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Per I controricorrenti Versaci e Antinori, esse vano distratte in favore dell’avv. Maurilio D’Angelo, dichiaratosi antistatario in controricorso. Nulla invece per l’avv. Claudio Romano, che, pur essendo indicato in epigrafe del ricorso come difensore dei predetti controricorrenti Versaci e Antinori, non risulta titolare del potere rappresentativo, in difetto di indicazione del suo nominative nella procura allegata al controricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il r icorso e condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione delle spese relative alla parte controricorrente Versaci - Antinori in favore dell’avv. Maurilio D’Angelo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D . P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co