Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest and new factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the first ground lacked legal interest and the second introduced new factual arguments. The appellant argued for exclusive wall ownership and challenged the sewer pipe relocation order, but the court found these points either irrelevant to the outcome or raised for the first time at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's decision regarding the wall and pipe was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks legal interest because the requested outcome does not benefit the appellant, or if it relies on new factual arguments not presented during the trial phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23353-2021 proposto da: APUZZO CARMELA PZZCML46D46A068T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA N. 52, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VISCO, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO DI STEFANO E FELICE TERRACCIANO; -ricorrente - contro PAPPACODA MICHELE PPPMHL53C13A251W elettivamente domiciliato in AGEROLA (NA) VIA M.R. FLORIO N. 85Cpresso lo studio dell’avv.to Giacomo Sparanoche lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro PAPPACODA ORLANDO PPPRND40D02A251O -intimato - Ric. 2021n. 23353sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- avverso la sentenza n. 308/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Carmela Apuzzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, ha accertato la comproprietà di un muro divisorio tra Pappacoda Michele e Pappacoda Orlando, nonché ha condannato l’Apuzzo ad eliminare o arretrare alla distanza di legge un tubo di scarico fognario.
2. Michele Pappacoda si è costituito con controricorso.
3. Orlando Pappacoda è rimasto intimato.
4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato due motivi. Con il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 880 c.c., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 , c.p.c.; lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art.880 c.c., così dichiarando il muro divisorio in comproprietà tra Pappacoda Michele e Pappacoda Orlando, poiché, stante il dislivello naturale tra i fondi, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto applicare l’art. 887, con conseguente presunzione di Ric. 2021n. 23353sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- proprietà esclusiva in capo a Pappacoda Michele, proprietario del fondo superiore.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 889 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la Apuzzo ad arretrare la condotta fognaria, impianto indispensabile per l’uso dell’immobile, senza valutare le concrete condizioni dei luoghi, caratterizzate dai terrazzamenti tipici della costa sorrentina, che avrebbero imposto di non applicare l’art.889 c.c.
3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, non potendo la Apuzzo ricevere alcun vantaggio dalla declaratoria di proprietà esclusiva del muro divisorio in favore di Pappacoda Michele, in luogo della accertata comproprietà tra quest’ultimo e Pappacoda Orlando. Tanto più che la doglianza, la quale peraltro involge valutazione di merito, è del tutto irrilevante ai fini della condanna della Apuzzo ad arretrare lo scarico fognario: la stessa ricorrente afferma che “con riferimento alla condotta fognaria della Apuzzo non rivestiva alcuna rilevanza la comunione del muro ovvero la sua appartenenza esclusiva” (così a pag. 8 diricorso).
La ricorrente nemmeno coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata, la quale ha dichiarato la comproprietà del muro in accoglimento della specifica domanda in tal senso formulata dall’attore- appellante, ed ha valorizzato l’assenza di diritti dominicali della Apuzzo sul muro al fine di escluderne il diritto di farvi passare lo scarico. Ric. 2021n. 23353sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- Il secondo motivo è inammissibile in quanto involge valutazioni di fatto, peraltro prospettate per la prima volta solo in questa sede di legittimità, atteso che la Corte territoriale ha condannato la Apuzzo a “rimuovere le tubazioni che non rispettano le distanze legali (Cass. 1233/2016) non avendo gli appellati neanche richiesto una deroga alle prescrizioni di cui all’art. 889 cc per impossibilità di posizionare le tubazioni in maniera differente”.
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. La ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza. Con riferimento al secondo motivo deve anche darsi continuità al seguente principio di diritto: L'art. 889 cod. civ. (il quale prescrive la distanza legale minima di un metro tra il confine ed i tubi d'acqua pura o lurida, e loro diramazioni) pone una presunzione assoluta di dannosità della condotta in caso di distanza inferiore ad un metro.
Ne consegue che l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa la assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la tubazione fosse dotata di dispositivi idonei ad impedire infiltrazioni). (Sez. 2, Sentenza n. 12491 del 04/12/1995, Rv. 494929 -01) 4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021n. 23353sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -5- 5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge,con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo