Italian Supreme Court dismisses appeal on usucapion grounds, citing procedural defects and lack of title change for emphyteutic possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued for usucapion of a land parcel, claiming non-payment of rent sufficed to alter possession title, while contending that the municipality's absence constituted non-contestation. The court rejected these arguments, affirming that emphyteutic possession does not allow the holder to acquire ownership through prescription without a change in the title of possession caused by a third party or their own opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 1164 c.c.; Art. 2116 c.c. The court holds that emphyteutic possession cannot lead to acquisitive prescription of ownership unless the title of possession is altered by a third party or the holder's own opposition, as mere non-payment of rent does not effect this change.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24562-2021 proposto da: MASTRACCI SPARTACO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI, n. 9, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA COLACINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO COLACINO; -ricorrentE - contro COMUNE DI SABAUDIA,elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, n. 9 presso lo studio dell’avv.to Benedetto Cimino (c.f. CMNBDT79R26D862S)che lo rappresenta e difende; nonché contro COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO; -intimato - Ric. 2021n. 24562sez.
M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- avverso la sentenza n. 1483/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE: 1.Spartaco Mastracci ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di Latina di rigetto della domanda di usucapione di un fondo in agro del Comune di Sabaudia, ma allibrato in catasto al Comune di San Felice Circeo.
2. IlComune di Sabaudia si è costituito con controricorso.
3. Il Comune di San Felice Circeo è rimasto intimato.
4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità oinfondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 1.1 Con il primo, il ricorrente denuncia violazione dell’art.100 c.p.c., dolendosi della mancata dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Comune di Sabaudia.
2. Con il secondo motivo, il Mastracci denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione; sostiene che la contumacia del Comune di San Felice Circeo avrebbe dovuto essere considerata alla stregua della non contestazione dei fatti dedotti dal Mastracci con la propria domanda; invita questa Corte a rivedere il proprio orientamento, secondo cui la contumacia non ha valore di non Ric. 2021n. 24562sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- contestazione, stante l’analogia che, a dire del ricorrente, sussisterebbe tra le due ipotesi.
3. Con il terzo motivo, , il ricorrente denuncia violazione degli artt. 959, 969 ,1158 c.c., e 19 L. n. 1766/1927; afferma che la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere necessario il compimento di atti di interversione del possesso, essendo nella fattispecie sufficiente il mancato pagamento del canone enfiteutico per il tempo utile all’usucapione, in assenza di atti ricognitivi del diritto dominicale.
4. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è inammissibile, in quanto la mancata declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Comune di Sabaudia non ha avuto alcuna conseguenza sulla decisione della lite, essendo anzi la questione stata considerata irrilevante ai fini del decidere da parte della Corte d’Appello. 5.Il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha deciso la questione di diritto in modo conforme all’orientamento di questa Corte e il motivo non offre alcun elemento per modificarlo. Ciò, fermo restando che è lo stesso art. 115 comma 1 c.p.c. a non consentire alcuna analogia tra la contumacia e la non contestazione, ritenuto che la norma in commento attribuisce rilevanza esclusivamente alla mancata specifica contestazione ad opera della “parte costituita”.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato: infatti, “Tanto sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 che sotto quello del codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si Ric. 2021n. 24562sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art 970 cod civ) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile.
La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perchè il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 cod civ vigente e dell'art 2116 del cod. civ. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva” (cfr.
Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del15/11/1976, Rv 382917). Ancora, “L'enfiteuta esercita il possessosul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3550 del 07.12.1972, RV 361508).
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. Il Comune di Sabaudia ha depositato memoria insistendo nella richiesta di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
4. La Corte dichiara inammissibileex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. Ric. 2021n. 24562sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -5- 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procurator e antistatario.
6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Sabaudia controricorrente che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi