Italian tax court dismisses appeal for lack of interest after confirming lower court ruling on sanction motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation merged two parallel appeals regarding tax sanctions and dismissed the taxpayer's first appeal due to a lack of legal interest following the outcome of the second. While the taxpayer argued the lower court failed to properly motivate the choice of sanctions, the Court found the first appeal's claim of 'futility' was absorbed by the second appeal's successful challenge to the logical reasoning of the administrative act. Consequently, the Court quashed the regional commission's decision without remittal, confirmed the first-instance judgment, and declared the first appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a second appeal succeeds in quashing a lower court decision for violation of the principle of correspondence between the request and the ruling, the first appeal loses its legal interest and becomes inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17145 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente Contro 41;5g) lift/\ 1,-1/ Vincenzo Godino, titolare della ditta individuale Godino Group di Godino Vincenzo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. Raffaele Locantore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica raffaelelocantore@avvocatinapoli.legalmail.it; - controricorrente- e sul ricorso riunito iscritto al numero 18122 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Vincenzo Godino, titolare della ditta individuale Godino Group di Godino Vincenzo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv.
Raffaele Locantore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica raffaeleloca ntore@avvocatinapoli.lega Ima il. it; - ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 6334/02/2020, depositata in data 17 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO CHE - nel procedimento RG 17145-2021, l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza n. 6334/02/2020, depositata in data 17 dicembre 2020, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto parzialmente l'appello proposto nei confronti di Vincenzo Godino, titolare della ditta individuale Godino Group di Godino Vincenzo, avverso la sentenza n. 709/05/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso provvedimento di irrogazione sanzioni, per il periodo di imposta 2015- 2016, a titolo di tardiva registrazione in reverse charge di fatture intracomunitarie ex art. 47 del d.l. n. 331/93; - il contribuente resiste con controricorso; - nel procedimento RG 18122-2021, avverso la medesima sentenza n. 6334/02/2020, depositata in data 17 dicembre 2020, della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, Vincenzo Godino, titolare della ditta individuale Godino Group di Godino Vincenzo, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - l'Agenzia delle entrate rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - in entrambi i procedimenti, il contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE-preliminarmente va disposta la riunione del procedimento RG 18122- 2021 a quello RG 17145-2021, trattandosi di impugnativa della medesima sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno; -con riguardo al procedimento RG 17145-2021, con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, del d.lgs. n. 741/97 e 12 del d.lgs. n. 742/97 per avere la CTR rideterminato la sanzione amministrativa in base all'imposta relativa all'imponibile della fattura di maggior valore per ogni anno ancorché la sanzione fosse da irrogare- come effettuato dall'Ufficio- in base all'imposta relativa all'imponibile derivante dall'insieme delle fatture non annotate in ognuno degli anni in contestazione, con applicazione, in base al più favorevole cumulo materiale, della sanzione nella misura minima del 90% dell'imposta dovuta su tale imponibile; - con riferimento al procedimento RG 18122- 2021, Vincenzo Godino denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado, incorrendo in un vizio di ultrapetizione, avesse accolto il ricorso del contribuente per difetto di motivazione dell'avviso di irrogazione sanzioni sotto un profilo (quello della mancata indicazione degli elementi essenziali del richiamato e non allegato p.v.c. della G.d.F.) diverso da quello denunciato con il motivo di ricorso (in ordine alla mancata indicazione nell'avviso delle ragioni per le quali era stata disattesa l'indicazione suggerita nel detto p.v.c. dell'applicazione dell'art. 9bis del d.lgs. n. 472/97); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma i 1, n. 5, c.p.c., messo esame di documenti necessari ai fini della dimostrazione dell'insussistenza oggettiva della fattispecie sanzionata dall'art. 46, comma 5, o dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 33111993, oggetto di discussione tra le parti e decisivi per il giudizio; - va esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso con riferimento al procedimento RG 18122/2021 che assume carattere pregiudiziale ed è- in disparte il rilievo irregolare al n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1, dell'art. 360 c.p.c.- fondato; - secondo l'orientamento di questa Corte il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o " causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitune immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre n. 28180/2017;
Sez. 1 - , Sentenza n. 12014 del 07/05/2019); - nella specie la CTR, nell'accogliere il motivo di censura dell'Agenzia appellante in ordine al vizio di extrapetizione del giudice di primo grado, ha osservato czca il contribuente avesse lamentato con il ricorso originario, tra l'altro, il vizio di motivazione dell'avviso di irrogazione sanzioni, sotto il profilo della mancata indicazione delle ragioni per le quali era stata disattesa l'applicazione dell'art. 9bis del d.lgs. n. 472/97 proposta nel verbale della G.d.F. e, di contro, la CTP avesse annullato il provvedimento per difetto di motivazione sotto un diverso non eccepito profilo della mancata indicazione degli elementi essenziali del richiamato e non allegato p.v.c. della G.d.F.; - invero, avuto riguardo agli stralci del ricorso introduttivo e della sentenza della CTP, riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza e che questa Corte, essendo stato dedotto un error in procedendo, quale anche giudice del fatto, può esaminare direttamente, si evince che:
1) nel ricorso introduttivo era stata denunciata la "inconsistente e fumosa" motivazione posta a sostegno del provvedimento sanzionatorio "poiché nessuna indicazione viene fornita in atto circa i contenuti della pretesa e le ragioni che hanno giustificato il ricorso ad un regime sanzionatorío piuttosto che ad un altro"... e "infine e soprattutto perché viene immotivatamente disattesa l'indicazione proposta dai finanzieri che individuavano nell'art. 9bis del d.lgs. n. 472/97 la norma sanzionatoria di riferimento da applicarsi alle presunte violazioni contestate";
2) nella sentenza di primo grado, la CTP aveva affermato che " l'avviso di irrogazione sanzioni scaturisce da quanto scritto nel verbale della G.dF. in sede di verifica. Nessuna particolare motivazione a sostegno di ciò emerge dall'atto impugnato.... la motivazione per relationem non deve limitarsi ad un mero recepimento acritico di quanto accertato dalla G.d.F. ma deve contenere tutte le ragioni che rendono il contenuto applicabile al caso concreto. Inoltre non emerge affatto dall'atto impugnato l'iter logico argomenta tivo seguito per l'adozione del provvedimento..."; - appare pertanto evidente che, da un lato, il ricorso introduttivo nel denunciare il vizio di motivazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni non fosse calibrato soltanto sulla denuncia della omessa indicazione delle "ragioni per le quali [l'Ufficio] non aveva ritenuto di applicare l'art. 9bis del d.lgs. n. 472/97", essendo stata denunciata, in primo luogo, la "inconsistenza e fumosità" della motivazione "poiché nessuna indicazione viene fornita in atto circa i contenuti della pretesa e le ragioni che hanno giustificato il ricorso ad un regime sanzionatorio piuttosto che ad un altro"e, dall'altro, che la sentenza della CTP avesse dichiarato la nullità dell'avviso per difetto di motivazione non solo per mancata indicazione degli elementi essenziali del richiamato p.v.c. ma anche ("Inoltre") non emergendo da esso "l'iter logico argomentativo seguito per l'adozione del provvedimento"; da qui l'erronea declaratoria da parte della CTR della nullità della pronuncia di primo grado per vizio di ultrapetizione; - in conclusione, con riferimento al procedimento R.G. 18122-2021, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., essendo la CTR incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado; - l'accoglimento del primo motivo del procedimento RG 18122-2021 comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso RG. n. 17145/2021; - con riferimento al procedimento RG 18122-2021, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza sostanziale (v.
Cass. n. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22558 del 2014) e vengono liquidate come in dispositivo, letta la nota spese del contribuente; -con riguardo al procedimento RG 17145-2021, in considerazione dell'esito processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti; PQM La Corte riunisce al procedimento RG 17145-2021 il procedimento RG 18122-2021; con riferimento al procedimento RG 18122-2021, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. con riferimento al procedimento RG 17145-2021, dichiara