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Ordinanza — n. 25273/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax notice for missing conciliation act registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25273/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Rolando Falbo's appeal against a tax authority decision rejecting his claim regarding unregistered conciliation acts. Falbo argued the lower court failed to properly evaluate his complaints about the tax notice's lack of specific legal basis and tax rate. The court ruled that while the notice lacked the specific article and rate, it was not null because the conciliation details were known to the taxpayer, and the lower court erred in dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: A tax notice for unregistered conciliation acts is not null for missing the specific article and rate if the act's details are known to the taxpayer, as the obligation of motivation does not require attaching documents the taxpayer drafted.

Parole chiave

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tax notice nullity conciliation act registration tax appeal cassation obligation of motivation taxpayer known facts elenco dei contribuenti obbligo di registrazione registro delle famiglie

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
360, comma 1, n 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000 n. 212
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n.
Art. 384 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
000000002/2011 emesso dal Tribunale di Castrovillari a conclusione della controversia tra Fabio Rolando e Michele Brunetti; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l'Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 91 c.p
4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2020, n. 13402
Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2020, n. 13402; 9344 del 2021).
9344 del 2021
Cass. 1134/2000
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, "L'avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica" (Cass. 1134/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12495 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Rolando Falbo rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Paolucci, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica paolopaolucci@ordineavvocatiroma.org ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2728/02/2020, depositata in data 28 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Rolando Falbo propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 2626/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio aveva recuperato imposta di registro e catastale oltre sanzioni, per la mancata registrazione dell'atto di conciliazione n. 000000002/2011 emesso dal Tribunale di Castrovillari a conclusione della controversia tra Fabio Rolando e Michele Brunetti; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l'Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CTR rigettato l'appello della contribuente con una motivazione apparente senza argomentare in ordine alle censure mosse in sede di gravame (di carenza di motivazione della sentenza di primo grado, di mancanza di una base imponibile sulla quale sarebbe stata liquidata l'imposta, di violazione dell'art. 34 del TU imposta di registro e degli artt. 3 della legge n. 241/90 e 7 dello Statuto del Contribuente); -il motivo è infondato; -premesso che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass., sez. 5, n. 20620 del 2020), nella specie la CTR ha rigettato l'appello del contribuente ritenendo infondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento atteso che esso conteneva "tutti gli elementi per l'individuazione dell'imposta dovuta, come chiaramente indicato, per la mancata registrazione di un atto di conciliazione i cui estremi sono riportati nel medesimo atto"; tale decisione assorbente ha comportato un implicito rigetto delle altre censure proposte dal contribuente in sede di gravame; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR rigettato l'appello, omettendo l'esame del prodotto verbale di conciliazione del 7.2.2011- richiamato genericamente nell'avviso di liquidazione impugnato - che si limitava a sorteggiare la parte dell'uno e dell'altro dei due comproprietari senza alcun conguaglio e pagamento di somme; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/00 e 3 della legge n. 241/90 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta ancorché mancante di motivazione, difettando l'indicazione della base imponibile, della normativa di riferimento, della percentuale applicata, quali elementi necessari per rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria; - con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 53 del d.P.R. n. 131/1986 per avere la CTR, nel confermare la legittimità dell'avviso impugnato, violato la normativa richiamata, non essendovi stata alcuna divisione in senso proprio atteso che le due parti erano già proprietarie al 50% del bene immobile, ed essendo il verbale di conciliazione intervenuto nella fase residuale del giudizio predisponendo un sorteggio senza pagamenti e conguagli di somme; - con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. relativamente alla condanna della contribuente alle spese processuali "in quanto per i motivi sopra esposti l'odierno ricorrente deve essere risarcito delle spese processuali sofferte nei precedenti gradi di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario e anticipatario delle spese di lite"; -il terzo motivo è fondato con assorbimento dei restanti; -l'art. 7 della I. 212/2002 (rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti") stabilisce, al primo comma che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". La predetta interpretazione è stata pedissequamente confermata anche in relazione al verbale di conciliazione. Difatti, si è asserito che, in tema di imposta dii registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione a una conciliazione giudiziale deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'articolo applicato, sulla cui base è avanzata la pretesa impositiva, e l'aliquota dell'imposta, ma non deve necessariamente recare, in allegato, il relativo verbale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o, a maggior ragione, redatti (così:

Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2020, n. 13402; 9344 del 2021). Nell'avviso di cui qui si discute (allegato al ricorso per cassazione con n.1), emesso dalla direzione di Cosenza dell'Agenzia delle Entrate, è scritto che la pretesa impositiva si riferisce "alla conciliazione n. 000000002/2011, emessa dal Tribunale" e sono indicate le parti. E' scritto, ancora, che la pretesa è a titolo di" mancata registrazione Co tra Fabio Rolando/ Brunetti Michele". L'avviso non riporta i presupposti normativi della pretesa impositiva né l'aliquota dell'imposta. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, "L'avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica" (Cass. 1134/2000).

Il fatto invece che l'avviso non rechi in allegato il verbale di conciliazione non è di per sé rilevante. L'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico talché esso non riguarda atti o documenti conosciuti dal contribuente. Tanto meno riguarda il verbale di conciliazione, atto, non solo conosciuto, ma redatto dal contribuente. La CTR, mal governando i principi sopra richiamati, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, in quanto conteneva "tutti gli elementi per l'individuazione dell'imposta dovuta, come chiaramente indicato, per la mancata registrazione di un atto di conciliazione i cui estremi sono riportati nel medesimo atto".

In conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi necessità di accertamenti in fatto cosicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente; -le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; - le spese del giudizio di legittimità, tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente, seguono la soccombenza; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate- Riscossione essendo rimasta intimata.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al difensore antistatario Avv.to Paolo Paolucci, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% p