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Ordinanza Interlocutoria — n. 25243/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Fifth Civil Section due to lack of decisive evidence for tax shield application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25243/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision to apply the third tax shield. The tax authority argued the Commission incorrectly used a quantitative criterion based on total taxable capacity rather than the specific legal requirements. The court found no sufficient evidence to overturn the lower court's reasoning and therefore remanded the case to the Fifth Civil Section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 13-bis d.l. n. 78/2009; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation lacks the authority to decide on the merits of a tax shield application if the lower court's reasoning is not clearly erroneous or if decisive evidence is missing, requiring remand to the appropriate section.

Parole chiave

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tax shield third interlocutory appeal remand to section tax capacity criterion evidence requirement rimborso dell'imposta preventiva imposta sul reddito e sull'utile assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13-bis del d.l. n. 78/2009
705/11/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso in appello del contribuente, il quale si era avvalso dello scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l.
Art. 14 d.l. n. 350/2001
Art. 15 d.l. n. 350/2001
Art. 2697 c.c.
Art. 375 c.p.c.
21-06-2022 -2- Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte.
art. 375 c.p
21-06-2022 -2- Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA I UVE kLoe. Usi-0 sul ricorso ricorso 1966-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BORGHETTI PIOFRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIUSEPPE D'AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERA DANIELE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 705/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la pronuncia n. 705/11/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso in appello del contribuente, il quale si era avvalso dello scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 sul presupposto che la copertura fiscale conseguente potesse essere opposta a qualunque tipo di accertamento, compreso quello in esame. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 13 bis del d.l. n. 78/2009, artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto che lo scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l. 78/2009 trovasse applicazione secondo un criterio di natura sostanzialmente quantitativa, ossia in ragione della circostanza che gli imponibili oggetti di rimpatrio avevano una capienza tale da ricomprendere anche il maggior reddito accertato dall'Ufficio.

Ric. 2021 n. 01966 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di questa Corte.