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Ordinanza Interlocutoria — n. 25242/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal by remanding case for joint hearing with co-owner's related litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25242/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding income rectification. The taxpayer argued for specific calculation methods and omitted fact examination, but the court focused on procedural requirements for joint litigation. Since the dispute involved a partnership company and its partner, the court ordered the case to be remanded for a combined hearing with the partner's separate proceeding to ensure all necessary parties participate.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 546/92; Art. 29 d.lgs. 546/92: In tax disputes involving partnerships, the unitary nature of the assessment requires all partners to be parties; if one partner sues, the proceedings must be joined with other partners' cases to avoid absolute nullity due to lack of necessary co-litigation.

Parole chiave

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tax rectification partnership company necessary co-litigation joint hearing absolute nullity income assessment procedural economy contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo ricorso il ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 39, co.
Art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell'art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt.
Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo ricorso il ricorrente avanza censura ex art. 360, co.
Art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 29 d.lgs. 546/92
art. 5 d.P.R. 22/12
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 giugno 2008 n. 14815
Cass. 20 aprile 2016 n. 7789
Cass. V, n. 3830/2010
Cass. V, n. 3830/2010, Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA I i\--ek t o Cubi(0 sul ricorso 30835-2020 proposto da: REFINI VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO RISI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 749/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 749/18/2020 della CTR per il Lazio, Sez. distaccata di Latina, con cui il Collegio di secondo grado ha rigettato il ricorso in riassunzione da lui promosso ed avente ad oggetto un atto impositivo emesso nei suoi confronti dall'Ufficio a seguito della rettifica del reddito di partecipazione nella società REFINI GIUSEPPE & FIGLI s.n.c. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha presentato istanza di riunione con il ricorso r.g.n. 30821/2020 CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo ricorso il ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39, co. 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per aver la CTR ritenuto legittimo sia il metodo della media semplice, sia le percentuali di ricarico applicate dall'Amministrazione finanziaria, sia il campione dei beni selezionato che, espresso in termini percentuali, era inferiore all'1°/0 rispetto ai beni commercializzati. In tale contesto, secondo la tesi prospettata in ricorso, era fatto obbligo all'Ufficio dell'utilizzo del criterio della media aritmetica ponderata. Con il secondo motivo il contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il Ric. 2020 n. 30835 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la CTR considerato né la prova dallo stesso fornita circa la congruità dei ricavi dichiarati né il cambiamento delle caratteristiche e condizioni operativo-gestionali nei diversi periodi considerati dai verificatori né, infine, il metodo di calcolo seguito dall'Ufficio. Va preliminarmente osservato come la controversia investa il socio di società di persone. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi Ric. 2020 n. 30835 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;

b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;

c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;

d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018); Considerato che la collegata (litisconsortile) controversia attinente alla (litisconsortile) società di persone è pendete sub rgn 30821/2020 avanti la V Sezione di questa Corte, ai fini della ricostruzione del contraddittorio, occorre rinviare la presente controversia a nuovo ruolo e trasmissione degli atti alla V Sezione per trattazione congiunta con il precitato giudizio rgb 30821/2020. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo, manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di questa Corte per valutare la trattaz