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Ordinanza Interlocutoria — n. 25239/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal for lack of decisive evidence and remands case to lower section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25239/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's revocation appeal against a previous decision declaring his disqualification from tax incentives. The taxpayer argued the lower court incorrectly classified him as a manual direct farmer rather than a main agricultural entrepreneur, leading to an erroneous application of Article 7 of Law 604/1954. The court rejected this claim because no decisive evidence existed to overturn the prior finding, noting the case had already been definitively resolved.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A revocation appeal based on the non-existence of a fact considered to exist is inadmissible when the lower court has already declared the case definitively resolved and no decisive evidence remains to overturn the original factual finding.

Parole chiave

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revocation appeal tax incentives agricultural entrepreneur decisive evidence remand to section factual error taxation law procedura di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 395, n.
Art. 375 c.p.c.
Considerato che non sussistono gli estremi dell'evidenza decisoria, di cui all'art. 375 c.p.c., anche alla luce della dichiarata definizione della controversia.
Art. 7 of Law n. 604/1954
Tale errore di percezione del presupposto di fatto avrebbe indotto in errore questa Corte che, per l'effetto, avrebbe applicato alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 7 della L.
art. 375 c.p
Considerato che non sussistono gli estremi dell'evidenza decisoria, di cui all'art. 375 c.p.c., anche alla luce della dichiarata definizione della controversia.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7927-2021 proposto da: VALENTINI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE Jr REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA STASI, FEDERICA CAROPRESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3260/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO Il contribuente, imprenditore agricolo principale, propone ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte, Sez. V, n. 3260 del 10.02.2021, con cui era stata dichiarata la sua decadenza dal trattamento agevolativo di cui alla legge n. 604/1954 e con rigetto dell'originario ricorso, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da espletare. Si è costituita con puntuale controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a un unico motivo. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 395, n. 4, c.p.c. per inesistenza di un fatto considerato, invece, esistente da questa Corte di Cassazione. Segnatamente questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il contribuente fosse coltivatore diretto e manuale della terra, anziché imprenditore agricolo a titolo principale. Tale errore di percezione del presupposto di fatto avrebbe indotto in errore questa Corte che, per l'effetto, avrebbe applicato alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 7 della L. n. 604/1954 inerente le cause di decadenza dalle agevolazioni tributarie.

Ric. 2021 n. 07927 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Nel costituirsi, l'Avvocatura generale dello Stato dà atto di aver ricevuto, il giorno dopo il deposito dell'ordinanza qui oggetto di revocazione, notizia dall'Ufficio dell'intervenuta definizione. Considerato che non sussistono gli estremi dell'evidenza decisoria, di cui all'art. 375 c.p.c., anche alla luce della dichiarata definizione della controversia. Occorre rinvia a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V sezione civile. PQM Rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla V sezione civile