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Ordinanza Interlocutoria — n. 25237/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to lower court due to lack of decisive evidence on tax regularization procedure completion.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25237/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision regarding a gambling tax assessment. The appellant argued that a fiscal regularization procedure had not been perfected because a co-obligated entity was not active by the deadline. The court found no decisive evidence to support the claim that the procedure failed to complete. Consequently, the case was remanded to a lower section for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; When a cassation appeal lacks decisive evidence to overturn a lower court's finding on a specific factual condition, the appeal is dismissed and the case is remanded for further examination.

Parole chiave

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tax regularization procedure gambling tax assessment fiscal co-obligation cassation appeal dismissal lack of decisive evidence comunicazione fiscale regimi doganali particolari rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Cerisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
art. 375 c.p
Cerisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA /i sul ricorso 22859-2020 proposto da: SKS365 MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CASELLA PACCA DI MATRICE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - non chè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA - SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI TORINO; - intimata - avverso la sentenza n. 1288/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 22859 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg r. 22859/2020 SKS365 Malta Limited ci Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ritenuto che: SKS365 Malta Limited ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Moropoli per la cassazione della sentenza n.1288/19 della CTR Pierionte dep. 4/12/2019 che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n.504/1998 per l'anno 2011, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa imp Dsitiva.

La società, dinanzi alla CTP di Torino, aveva contestato la pretesa imppsitiva per effetto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643, I. 23 dicembre 2014 n. 190. La 2TP aveva rigettato il ricorso sostenendo che la procedura di regolarizzazione non si era perfezionata, non essendo il CTD, con cui la società era obbligata in solido, attivo alla data del 30.10.2014. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Piemonte riteneva che la sentenza impugnata doveva confermarsi dovendosi ritenere pieramente condivisibili le considerazioni svolte dai primi giudici e co-rentemente motivata la sentenza gravata sulla scorta della normativa di riferimento.

L'Egenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria, con istanza di rimessione alla pubblica udienza ovvero rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia UE e/o rimessione alla Corte cost.; insistendo nei motivi di ricorso. Cerisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 25