Cassation court allows lawyer's fee claim for non-EU expulsion case where automatic state-funded defense applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Vincenzo Guarino's appeal against the Bari Tribunal's refusal to liquidate his defense fees. The lower court had deemed the request inadmissible because the client failed to submit a separate application for state-funded legal aid to the Bar Council. The court ruled that for non-EU citizens opposing expulsion orders, the law mandates automatic admission to state-funded defense, rendering a separate application unnecessary. Consequently, the Tribunal's decision was quashed and remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 co. 5 bis and 14 co. 4 of D.Lgs. n. 286/1998; Art. 142 of DPR n. 115/2002: For non-EU citizens opposing expulsion, admission to state-funded legal defense is automatic by law, eliminating the requirement for a separate application to the Bar Council.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12749-2021 proposto da: GUARINO VINCENZO, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato ZARFATI SHARON; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 03/11/2020; Ric. 2021 n. 12749 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato Vincenzo Guarino, quale difensore di un cittadino non comunitario in un giudizio avente ad oggetto un provvedimento di espulsione, faceva richiesta di liquidazione dei propri compensi, attesa l’ammissione del proprio cliente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice di Pace di Bari con decreto del 5 gennaio 2019 dichiarava inammissibile la richiesta in quanto tardiva, e ciò sul presupposto che nella fattispecie fosse applicabile l’istituto della prescrizione presuntiva. Il Tribunale di Bari con ordinanza del 3 novembre 2020, pur reputando fondato il motivo di opposizione relativo all’inapplicabilità ai crediti vantati nei confronti dello Stato della prescrizione presuntiva, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia rilevava che non si riscontrava in atti l’istanza di ammissione al beneficio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il che non permetteva di verificare la sussistenza ab origine e la permanenza delle condizioni per ricorrere al beneficio, spettando al giudice che decide la causa verificare in via definitiva la ricorrenza delle condizioni de quibus.
Per la cassazione di questa ordinanza Guarino Vincenzo ha proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Ric. 2021 n. 12749 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questafase. Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 78, 136 e 142 del DPR n.- 115/2002. Si deduce che erroneamente il provvedimento abbia disatteso la richiesta di liquidazione presupponendo che nella fattispecie fosse necessario per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato avanzare un’apposita istanza al locale Consiglio dell’Ordine.
Tuttavia, si è trascurata la circostanza che trattandosi di difesa svolta in relazione all’impugnazione di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino non comunitario, le norme di cui alla rubrica del motivo prevedono un’ammissione ex lege al beneficio dell’interessato. Trattandosi quindi di ammissione in via automatica, non era esigibile la presentazione di una autonoma richiesta di ammissione, palesandosi quindi evidentemente erronea la soluzione del Tribunale. Il motivo è fondato. Effettivamente il legislatore con una scelta già compiuta con l’emanazione del D.
Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co.
4) ha previsto per lo straniero che si opponga al provvedimento di espulsione, un’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (Corte Cost. n. 439/2004). Ric. 2021 n. 12749 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- Tale regime normativo ha trovato poi conferma nell’art. 142 del DPR n. 115/2002 e da ultimo nell’art. 18 co. 4 del D. Lgs. n. 150/2011. Risulta quindi evidente che l’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei comensi maturati per l’attività svolta prescinda dalla presentazione di un’apposita istanza, emergendo in ogni caso che nella vicenda, come si ricava dal provvedimento reso dal Giudice di Pace all’udienza del 29/6/2010, vi era stata un’espressa ammissione dell’assistito del ricorrente al detto beneficio.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Trib