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Ordinanza — n. 25179/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal, ruling fee withdrawal request does not forfeit state-funded legal aid status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25179/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's order rejecting the lawyer's fee liquidation and allowed the appeal by the state-funded defender. The tribunal had previously ruled that requesting fee withdrawal implied a forfeiture of legal aid, citing a prior precedent. The court overturned this, establishing that such a request does not constitute a waiver of the benefit already granted.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 3, 24 Cost.; The request by a state-funded defender for fee withdrawal does not imply a waiver of the legal aid benefit previously granted.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato distrazione spese difensore rinuncia implicita beneficio liquidazione compenso avvocato legittimazione ad impugnare DPR 115/2002 Corte di Cassazione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
115/2002 nonché dell’art. 93 c.p.c., e degli artt.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
DPR n. 115/2002, artt. 82, 83
art. 93 c.p
Il Tribunale all’esito del giudizio con provvedimento dell’1 agosto 2017 rigettava la richiesta diliquidazione dei compensi avanzata dal difensore, rilevando l’incompatibilità tra la permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione avanzata dal difensore ex art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5232/2018
Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca.
Cass. n. 21997/2018
Cass. n. 16424/2020
01-07-2022 -4- menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante; Cass. n. 16424/2020).
Cass. S.U. n. 8561/2021
Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al benefico de quo.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11119-2021 proposto da: D’ERRICO VINCENZO, in proprio e quale difensore di TORRESE FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata l’8/03/2021; Ric. 2021 n. 11119 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Torrese Francesco, assistito dall’avv. Vincenzo d’Errico, intraprendeva una controversia previdenziale dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, venendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale all’esito del giudizio con provvedimento dell’1 agosto 2017 rigettava la richiesta diliquidazione dei compensi avanzata dal difensore, rilevando l’incompatibilità tra la permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione avanzata dal difensore ex art. 93 c.p.c. nella causa di merito.

Avverso il provvedimento proponevano opposizione il Torrese e l’avv. D’Errico, ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza dell’8 marzo 2021 rigettava il ricorso. Infatti, sosteneva il Tribunale che in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 5232/2018) la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche al beneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione. Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso Torrese Francesco e d’Errico Vincenzo sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Ric. 2021 n. 11119 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 93 c.p.c., e degli artt. 3 e 24 Cost., non potendosi, come invece ha ritenuto di fare il provvedimento impugnato, sostenere che la richiesta di distrazione produca i suoi effetti anche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca.

Preliminarmente deve essere affermata la legittimazione a proporre ricorso in capo al solo Torrese Francesco, e ciò in quanto, ancorché il provvedimento opposto abbia altresì negato la liquidazione del compenso, la ratio che giustifica la decisione è il venir meno dell’ammissione al beneficio, rispetto alla quale è legittimato a dolersi il solo soggetto beneficiario, e non anche il difensore (cfr. Cass. n. 21997/2018, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, lalegittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza diammissione e quello direvoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il Ric. 2021 n. 11119 sez.

M2 -ud. 01-07-2022 -4- menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante; Cass. n. 16424/2020). Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al benefico de quo. In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata.

Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizion