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Ordinanza — n. 25178/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming false handwriting analysis conclusions were insufficient to invalidate holographic wills.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25178/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's rejection of the appellant's claim that the wills were invalid. The appellant argued the technical expert's report was too doubtful regarding the signatures and handwriting, yet the appellate court found the forged signatures sufficient to invalidate the documents under civil code requirements. The Supreme Court ruled that once the authenticity of signatures is proven false, the requirement for the entire text to be handwritten becomes irrelevant, and the lower court's decision stands.

Regesto Legislator

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Art. 602, comma 1, c.c.; Art. 606, comma 1, c.c.: Once the falsity of the signature on a holographic will is established, the requirement for the entire text to be handwritten by the testator is rendered superfluous, and the will is invalid regardless of doubts regarding the handwriting of the body text.

Parole chiave

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holographic wills signature falsity handwriting analysis formal requirements invalidity of wills technical expert report civil code provisions esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 602, comma 1, c.c.
Art. 606, comma 1, c.c.
Requisito dell’olografo, previsto a pena di nullità ex art. 606, comma 1, c.c., è la manoscrittura «per intero» ad opera del testatore.
Art. 2697 c.c.
41 dell’atto di appello sul mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”.
Art. 116 c.p.c.
Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non deve provvedersi al riguardo quanto a Nicola Ribolla, il quale non ha svolto attività difensive Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2697 c.c
Il primo motivo del ricorso di Vittoria Giuseppina Nicotra denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
art. 2697 c.c
41 dell’atto di appello sul mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”.
art. 380-bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579
Cass. 28 aprile 2005, n. 8881
Cass. 28 aprile 2005, n. 8881).
Cass. 10 settembre 2013, n. 20703
Dunque, l’accertata falsità della sottoscrizione rende superflua ogni considerazionesulla prova dell’autografia (Cass. 10 settembre 2013, n. 20703; Cass.
Cass. 24 aprile 2009, n. 9905
20703; Cass. 24 aprile 2009, n. 9905; Cass.
Cass. 7 luglio 2004, n. 12458
9905; Cass. 7 luglio 2004, n. 12458).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25718-2021 proposto da: NICOTRA VITTORIA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA TARANTINO; -ricorrente - contro RIBOLLA ELLA, RIBOLLA ACHILLE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO GANCI; -controricorrenti - nonché contro RIBOLLA NICOLA -intimato - avverso la sentenza n. 1099/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 01/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vittoria Giuseppina Nicotra ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1099/2021 , pubblicata il 1° luglio 2021.

2. Resistono con controricorso Ella Ribolla e Achille Ribolla. Nicola Ribolla non ha svolto attività difensive.

3. La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da Vittoria Giuseppina Nicotra contro la sentenza n. 4877/2018 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la nullità dei due testamenti olografi di Guglielmo Ribolla (deceduto il 29 aprile 2015) pubblicati ad istanza della Nicotra. La Corte d’appello ha escluso la necessità di rinnovare la CTU grafologica, ha evidenziato che la prova della falsità dei testamenti derivava soltanto dalla stessa CTU, che i due atti risultavano scritti con carattere stampatello e mancavano scritture di comparazione con tale carattere (di tal che poteva dubitarsi che tale fosse la grafia abituale di Guglielmo Ribolla), che i due testamenti erano apparsi all’ausiliare redatti da una stessa mano, che le firme risultavano apocrife per le ragioni indicate a pagina 9 e ss. di sentenza, che il primo testamento era altresì sprovvisto di data.

Il primo motivo del ricorso di Vittoria Giuseppina Nicotra denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., avendo la Corte di Palermo “frettolosamente e superficialmente, ritenuto erroneamente superato l’onere probatorio gravante su controparte che aveva proposto l’accertamento negativo di autenticità dei due testamenti, nonostante, quindi non tenendone conto, le conclusioni, totalmente dubitative, del CTU, peraltro in relazione alle sole sottoscrizioni”. La censura evidenzia poi che la Corte di Palermo ha poi “grossolanamente errato, nel ritenere assorbito, la circostanza decisiva, accertata dal CTU, cioè che sempre in relazione alle schede testamentarie, stante l’assenza di scritture di comparazione, non può esprimersi alcun giudizio”.

Inoltre, la Corte di Palermo avrebbe dovuto rilevare che era pacifico e non controverso tra le parti che il testatore scriveva abitualmente a stampatello. Ed ancora, il dubbio, sulla presenza o meno di un soggetto estraneo che possa avere aiutato il testatore nella mera apposizione delle firme (“…probabile …non esclusiva mano del testatore…” secondo le conclusioni CTU) avrebbero dovuto indurre a ritenere non superato l’onere probatorio incombente sugli attori. Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per “omessa trattazione del motivo pag. 41 dell’atto di appello sul mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”.

Viene riportato nelle pagine 17 e ss. del ricorso l’intero motivo di appello in questione, ove si sosteneva che “la regola del più probabile che non … riguarda esclusivamente il nesso causale”. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La ricorrenteha presentato memoria. Sono inammissibili i documenti prodotti dalla ricorrente in data 13 luglio 2022 (verbale di udienza penale del 16 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di Palermo), atteso che, in forza dell’art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è consentito produrre alcun documento nuovo che tenda a dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione e non concerna, piuttosto, la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, in quanto non superano lo scrutinio ex art. 360 bis n.1 c.p.c.

La sentenza della Corte d’appello di Palermo contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, né sussiste la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte motivato in ordine alla prova della falsità dei testamenti impugnati. È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Sez. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Peraltro, la violazione dell'art. 2697 c.c., che la ricorrente ipotizza, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare, e non anche per dedurre che le risultanze istruttorie non erano sufficienti a dire adempiuto detto onere, in quanto spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere quelle ritenute idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando ciò nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 c.p.c.

La Corte d’appello di Palermo non si è limitata acriticamente a far proprie le considerazioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica la ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice dimerito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità.

Tali principi sono trascurati dalla ricorrente che, ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., invita questa Corte, con enfasi nei richiami giurisprudenziali, arricchiti dall’utilizzo di caratteri ingranditi, sottolineati ed in grassetto, a rimeditare prudenzialmente la consistenza probatoria della CTU, comparando la stessa con una serie di elementifattuali privi di decisività, e cioè di idoneità a comportare ex necesse una diversa decisione. Si ha riguardo nella specie, del resto, ad una consulenza tecnica volta ad accertare l’autenticità della grafia di un documento, ovvero ad una consulenza calligrafica (meglio che grafologica, che è quella, piuttosto, volta a dedurre dati di rilievo psicologico dall’analisi della scrittura) e la stessa notoriamente non è suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, e perciò esige il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito, come avvenuto nell’impugnata sentenza (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579;

Cass. 28 aprile 2005, n. 8881). Avendo, peraltro, la Corte d’appello ritenuto sufficiente la prova della falsità delle firme apposte sui testamenti, sono prive di decisività le critiche che la ricorrente volge alla motivazione inerente al restante testo dei documenti, circa in particolare all'uso dello stampatello. Requisito dell’olografo, previsto a pena di nullità ex art. 606, comma 1, c.c., è la manoscrittura «per intero» ad opera del testatore. E l’art. 602 c.c. impone, quali requisiti di forma-sostanza dell’olografo:

a) la scrittura di mano del testatore;

b) la data;

c) la sottoscrizione. Dunque, l’accertata falsità della sottoscrizione rende superflua ogni considerazionesulla prova dell’autografia (Cass. 10 settembre 2013, n. 20703; Cass. 24 aprile 2009, n. 9905; Cass. 7 luglio 2004, n. 12458). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti Ella Ribolla e Achille Ribolla le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo quanto a Nicola Ribolla, il quale non ha svolto attività difensive Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1