Italian tax court dismisses appeal regarding invalid tax demand note lacking signature and sufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonini Srl's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a tax demand note. The taxpayer argued the note was invalid due to a missing signature and insufficient motivation regarding the tax debt calculation. The court ruled that the lack of signature rendered the document void and that the motivation requirement was satisfied by referencing the taxpayer's own declared income statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 15 comma 7 D.L. 78/2009; In tax collection proceedings, a tax demand note lacking the signature of the authorized issuer is void, and its motivation obligation is satisfied by referencing the taxpayer's own declarations when no separate impositve act exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2)j ORDINANZA sul ricorso proposto da: Antonini Sri, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to Massimo Clemente, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via Salaria n. 292 in Roma ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; controricorrente - e contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1574„ pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 16.12.2019, e pubblicata il 10.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'8.6.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, notificava alla Antonini Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la cartella di pagamento n. 097 2015 0205065785, avente ad oggetto Irpef ed altro, in riferimento all'anno 2012.
2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando il difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale ed il suo vizio di motivazione. La CTP rigettava il ricorso.
3. La contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando le proprie censure. La CTR rigettava il gravame introdotto dalla società.
4. Ha proposto ricorso per cassazione la Antonini Srl, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. La ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 7, del DI. n. 78 del 2009, come conv., per non avere la CTR rilevato il vizio insanabile della cartella esattoriale impugnata, perché priva di sottoscrizione.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell'appello, per non aver riscontrato il vizio di motivazione della cartella esattoriale impugnata.
3. Mediante il primo motivo di ricorso la contribuente critica la CTR in conseguenza del mancato rilievo della invalidità della cartella esattoriale per cui è causa, in quanto priva di sottoscrizione. 3.1. In materia questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di confermare, condivisibilmente, che "in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione", Cass. sez.
V, 29.8.2018, n. 21290 (conf. Cass. sez. V, 30.12.2015, n. 26053). Occorre solo aggiungere che non vi è contestazione, nel presente giudizio, circa la provenienza della cartella esattoriale dal soggetto abilitato ad emetterla. Il primo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve quindi essere rigettato.
4. Mediante il secondo strumento di ricorso la contribuente lamenta il vizio di motivazione della cartella esattoriale, perché fondata su pretese differenze tra le somme dichiarate a debito dalla società e quelle effettivamente versate, non potendo invero nutrirsi alcuna certezza in merito, non avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto le dichiarazioni dei redditi della società. 4.1. La CTR ha osservato che la motivazione della cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis, fondata su quanto dichiarato dal contribuente, può ben limitarsi a rinviare alla sua dichiarazione dei redditi, che il contribuente, evidentemente, ben conosce.
Nel caso di specie, poi, la società aveva anche ricevuto la notifica preliminare di avvisi di irregolarità. 4.2. Questa Corte di legittimità non ha mancato di chiarire, in materia, che "in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo dì atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa", Cass. sez.
V, 20.9.2017, n. 21804 (conf. Cass. sez. V, 18.9.2020, n. 19498). Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese di lite, nei rapporti tra la società e l'Amministrazione finanziaria, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa. Risulta dovuta, da parte della ricorrente, anche la corresponsione del c.d. doppio contributo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, essendo la prima risultata soccombente e non avendo svolto difese la seconda. La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla Antonini Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, che liquida nella complessiva misura di Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da c