Ordinanza Interlocutoria — n. 25075/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon “ RICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE PER PICCIRILLI NADIA”, pervenuto a mezzo PEC in data 27/01/2021, l’avvocato Fabio Blasi ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza 975/2021 resa nel procedimento nrg. 3449/2016 e depositata in cancelleria il 20 gennaio 2021, e segnatamente nella parte del dispositivo» in cui il ricorrente Carlo Renda è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore di PICCIRRILI Nadia”, piuttosto che «in favore dell’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 cod. proc. civ, art. 380-bis c.p, art. 391 - bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 25075/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 3449/2016 e depositata in cancelleria il 20 gennaio 2021, e segnatamente nella parte del dispositivo» in cui il ricorrente Carlo Renda è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore di PICCIRRILI Nadia”, piuttosto che «in favore dell’avv.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALED’UFFICIO nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 3001-2021,relativo al ricorso n. 3449-2016,definito con ordinanza n. 975/2021, proposto da: RENDA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FRANCESCHINI 37, presso il suostudio, rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro PICCIRILLI NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso l’avvocato FABIO BLASI, che la rappresenta e difende per procura in calce all’originariocontroricorso; -intimata- Ric. 2021 n. 03001 sez. M1 -ud. 01-07-2022 avverso l'ordinanza n. 975/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 1/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. con “ RICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE PER PICCIRILLI NADIA”, pervenuto a mezzo PEC in data 27/01/2021, l’avvocato Fabio Blasi ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza 975/2021 resa nel procedimento nrg. 3449/2016 e depositata in cancelleria il 20 gennaio 2021, e segnatamente nella parte del dispositivo» in cui il ricorrente Carlo Renda è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore di PICCIRRILI Nadia”, piuttosto che «in favore dell’avv.
Fabio Blasi,difensore di PICCIRILLI Nadia, dichiaratosi antistatario»; 1.1. in data 02/02/2021 il Presidente titolare della Prima sezione civileha disposto, “vista l’istanza per CORREZIONE D’UFFICIO DI ERRORE MATERIALE”, la trasmissione “alla Centrale Civile per l’iscrizione e l’inoltro alla SESTA SEZIONE CIVILE”, ove il ricorso è stato iscritto come “DEPOSITO D’UFFICIO” in data 03/02/2021; 1.2. sulla base della proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consigliodel 21 settembre 2021, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 40211/2021, il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione di questioni analoghe, rimesse alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 41002/2021; 1.3. con ulteriore proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
è stata quindi fissata nuova adunanza della Corte in camera di consiglioin data 1 luglio 2022. Ric. 2021 n. 03001 sez. M1 -ud. 01-07-2022 Considerato che:
2. nell’originaria proposta del relatore era stata segnalata la necessità di verificare:
i) che il ricorso fosse stato notificato all e contropart i , inclusa la parte difesa dall’avvocato dichiaratosi antistatario, anche ai fini dell’eventuale integrazione del contraddittorio ( Cass. Sez. 3, 15346/2011; Sez. 6-3, 6813/2015; Sez. 6-L, 27196/2018; Sez. 2, 8069/2021); ii) che fosse stata deposit ata copia au tentica del provvedimento da correggere (Cass. Sez. 6-3, 15238/2015; Sez. 6-3, 3268/2017, Sez. 6-3, 22983/2020); iii) che fosse stato depositato l’atto contenente l a formulazione dell’istanza di distrazione nel corso dell’originariogiudizio ( Cass. Sez. 6 - 3, 6813/ 20 15, 3566/ 20 16) ; 2.1.con l’ordinanza interlocutoria n. 40211/2021 si è dato atto:
i) che il ricorso introduttivo non risultava notificato, avendo la cancelleria provveduto a comunicare l’avviso di udienza solo all’avvocato Carlo Renda, e non anche alla parte assistita dal difensore istante, avv. Fabio Blasi (Cass. Sez. 6 - 3, n n. 15346/2011, 6813/2015) ; i i) che la copia dell’ordinanza da correggere presente in atti non eracopia autentica del provvedimento impugnato; iii) che non erano stati acquisiti gli atti contenenti la richiesta di distrazione delle spese (controricorso e memoria);
3. con sentenza n. 17565 del 31 maggio 2022, la Prima Sezione civile di questa Corte ha chiarito: 3.1. che l’art. 391 - bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, « in qualsiasi tempo », degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (…) con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti » ed il rilievo «d’ufficio», fermo restando che in entrambi i casi «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma»,«con ordinanza»;
Ric. 2021 n. 03001 sez. M1 -ud. 01-07-2022 3.2. che, in particolare, la legittimazione attiva ai fini della correzione dell’errore materiale relativo alla omessa distrazione delle spese spetta al difensore (Cass. Sez.U, 31033/2019, 16307/2010); 3.3.che va negata legittimità ad un “tertium genus” ibrido, emerso nella prassi in forma di “istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale”, poiché, laddove l’istanza sia recepita si ha attivazione dell’ufficio, diversamente resta l’onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c.; 3.4. che in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass.
Sez. 6-T, 10200/2022; Sez. 6-L, 27196/2018; Sez. 6-3, 4498/2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, 5811/2021; Sez. 6-3, 15346/2011), della copia au tentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 6-2, 5811/2021; Sez. 6-3, 12983/2020) e d eventualmente dell’atto contenente la richiestadi distrazione delle spese (Cass.4216/2020, 30651/2019, 11597/2018 ); 3.5. che invece la procedura di correzione di errore materiale d’ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede:un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l’assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l’instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l’onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all’errore materiale rilevato d’ufficio(Cass.
Sez. 6-3, 4498/2017); Ric. 2021 n. 03001 sez. M1 -ud. 01-07-2022 4. nel caso di specie, a seguito del “ricorso” proposto dall’avv. Fabio Blasi “per Piccirilli Nadia”, è stata attivata la procedura d’ufficio, sicché tutti gli oneri indicati al punto 3.4. gravano sulla cancelleria;
5. sennonché, da una verifica nel sistema Italgiurewebsembrerebbe che l’ordinanza n. 975/2021 sia stata già oggetto di correzione di errore materiale, su istanza di Nadia Piccirilli, con ordinanza n. 21378/2021, non solo con riguardo al numero del ricorso indicato nell’intestazione (3449/2016 in luogo di 4457/2015 ), ma anche con riguardo all’omessa distrazione delle spese in favore dell’avv. Fabio Blasi nel dispositivo, peraltro con indicazione del nome corretto di “Piccirilli Nadia”in luogo di “Piccirrili Nadia”; 5.1. se così fosse, si profilerebbe una declaratoria di non luogo a provvedere sull’errore materialesegnalato dall’avv. Fabio Blasi e fatto oggetto di rilievo d’ufficio nel presente procedimento. P.Q.M Rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire copia autentica dell’ordinanza di questa Corte n. 975/2021 – come eventualmente corretta dall’ordinanza n. 21378/2021 – e di dare comunicazione della presente ordinanza