Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25070/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on inheritance registration tax due to lack of clear evidence on collation rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25070/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision regarding inheritance registration taxes. The agency argued the lower court incorrectly applied a 9% tax rate instead of 1% by failing to account for civil law collation rules in the estate mass. The court found the existing case law insufficient to definitively resolve this conflict, leading to a remand for a public hearing rather than a final ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 34 DPR 131/1986; Art. 8 D.Lgs 346/1990: In cases of conflicting judicial interpretations regarding the application of collation rules to inheritance tax bases, the court must remand the case for a public hearing when decisive evidence is lacking.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance tax registration collation civil law estate mass valuation tax appeal dismissal remand for hearing imposta sulle successioni e sulle donazioni convenzione circa l'eredità devoluta ripartizione della rendita per coniugi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 DPR 131/1986
Considerato che: - l’unico motivo dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R.
Art. 8 D.Lgs 346/1990
131 del 1986 e dell’art. 8 del d.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
346 del 1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso che, nelle comunioni ereditarie, la massa comune da dividere debba essere determinata secondo gli stessi criteri seguiti per Cons.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26824/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –ricorrente – Contro GIOVANNI PANICCIA rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. Federica Paniccia (PEC: avv.giovannipaniccia@cert.postecert.it) Oggetto: imposta registro ipotecaria e catastale – conguaglio -imposizione Cons. Est.

Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1729/18/21 depositata in data 29/03/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l’avviso di liquidazione notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva il tributo di registro e i tributi ipocatastali relativi al verbale di conciliazione da questi stipulata presso il Tribunale di Frosinone al n. 56/2015, nella procedura riguardante lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni acquistati in forza di successione dal Paniccia Sisto, suo avente causa; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Amministrazione impugnava detta pronuncia di prime cure; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’appello erariale ritenendo, come il giudice di primo grado, che la tassazione al 9% sulla parte eccedente la quota ereditaria di beni attribuita al contribuente non fosse corretta, dovendo applicarsi invece solo l’aliquota dell’1% non rilevando il conteggio, nella massa ereditaria del valore delle donazioni ricevute dagli altri eredi dal de cuius; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente;

Considerato che: - l’unico motivo dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8 del d. Lgs. n. 346 del 1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso che, nelle comunioni ereditarie, la massa comune da dividere debba essere determinata secondo gli stessi criteri seguiti per Cons. Est. Roberto Succio l’individuazione del valore imponibile dell’asse ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni, senza tener conto, quindi, dell’istituto civilistico della collazione di cui agli artt. 737 e seguenti c.c. - alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni poste, come analiticamente meglio illustrate in memoria, non risulta l’evidenza decisoria; p.q.m. rinvia alla pubblica udienza della V sezione di questa