Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25054/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding unpaid summer dialysis services for public health employees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to the Fourth Civil Section for a public hearing to determine jurisdiction. The appellant, a paramedic, sought payment for summer dialysis services performed under a specific collective agreement, while the health authority argued that different regional regulations and budget constraints applied. The court found no grounds to decide the merits immediately and ordered a return to the lower court for further examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Supreme Court remands a case to the lower court when it lacks jurisdiction to decide the merits, requiring the lower court to address the specific legal issues raised by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment dispute summer dialysis services collective agreement application jurisdictional remand healthcare employee rights servizio medico regionale perizia medica superata spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
36 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si fa leva sul fatto che le prestazioni fossero state in concreto eseguite, su incarico della Azienda;
Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 36 Cost.
36 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 360 n.
Art. 111 Cost.
il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 111, co.
Art. 111 co. 6 Cost.
il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 111, co.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15759/2020 proposto da: RACO PIETRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO VINCENZO PAPADIA e EMANUELE PROCOPIO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico presso lo studio legale D’AMICO; -ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA; -intimata - avverso la sentenza n. 120/2021 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 18.3.2021, NRG 469/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Pietro Raco, paramedico dipendente dell’Ospedale di Locri, ha agito nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria chiedendo il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio “dialisi estiva”, destinato a persone in ferie nella regione, pagate negli anni antecedenti e successivi, ma non per il periodo 2013-2015;

2. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, riformando la pronuncia del Tribunale di Locri, ha disatteso la domanda, ritenendo che la vicenda non fosse regolata dal CCNL richiamato dal ricorrente, ma dal d.l. 402/2001, poi recepito dal CCNL 2008/2009, norme che prevedono la necessità di autorizzazione regionale, il ricorrere di certe condizioni soggettive e la contrattazione della tariffa, tutte circostanze la cui ricorrenza non era stata allegata, senza contare che, contestualmente , gli impegni lavorativi e di spesa erano stati ridotti per rispettare i vincoli di bilancio;

3. Pietro Raco ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Azienda è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. il ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si fa leva sul fatto che le prestazioni fossero state in concreto eseguite, su incarico della Azienda;

2. il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 111, co. 6, della Costituzione e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata contenesse affermazioni inconciliabili e contraddittorie;

3. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sesta sezione; P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Cort