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Ordinanza — n. 25052/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal against photo booth ads, ruling they exceed 5m² exemption due to national diffusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25052/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the first ground challenging the lower court's finding that photo booth signs were merely corporate identifiers rather than advertisements. However, the Court allowed the second ground, overturning the regional tax commission's decision that these signs qualified for a fiscal exemption. The court held that because photo booths are widely distributed nationwide, they cannot constitute a single commercial premises under the law, thereby disqualifying them from the small surface area exemption.

Regesto Legislator

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Art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 507/1993; Art. 2555 c.c.: Automatic photo booths, being widely dispersed across the national territory and forming part of the organized business complex, do not constitute a single legal or effective seat of activity, thus precluding the application of the fiscal exemption for signs with a total surface area up to five square meters.

Parole chiave

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fiscal exemption photo booths commercial premises tax appeal national diffusion surface area limit business seat pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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Art. 17 comma 1-bis del d.lgs. n. 507 del 1993
3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs.
Art. 2555 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
e 36 dIgs.546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
e 36 dIgs.546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 384 c.p
La sentenza impugnata va pertanto tcalsalai va cassata e, non richiedendosi per la risoluzione della controversia alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31150/21
507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri (Cass. 31150/21;
Cass. 32426 del 2019
Cass. 32426 del 2019, tra le parti odierne; Cass.
Cass. n. 32086 del 2019
32426 del 2019, tra le parti odierne; Cass. n. 32086 del 2019; Cass.
Cass. n. 24282 del 2019
32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass.
Cass. n. 15460 del 2019
24282 del 2019; Cass. n. 15460 del 2019).
Sezioni Unite 8053/2014
e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto i- 1, l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014); 3.3.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 10594-2021 proposto da: DOGRE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO FUMAROLA; - ricorrente - contro DEDEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAVINIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BIZZARRI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2050/29/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 10594 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- I. Premesso che:

1. la DEDEM Automatica s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dalla DOGRE s.r.l. (concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni del comune di Taranto) relativo alla pubblicità posta sopra alcune cabine per foto automatiche;

2. la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglieva il ricorso;

3. con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l'appello delle DOGRE affermando che i mezzi divulgativi usati dalla parte contribuente sono finalizzati solo ad indicare l'attività che si svolge al suo interno e gli avvisi sono di superficie inferiore a 5 metri quadrati;

4. per la cassazione di detta sentenza la DOGRE ha proposto ricorso affidato a due motivi.

5. la DEDEM Automatica s.r.l. resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso la DOGRE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 dIgs.546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per avere la CTR affermato oditticamente che i mezzi divulgativi in questione non hanno finalità pubblicitaria;

2. con il secondo motivo di ricorso la DOGRE, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n.507 del 1993, in quanto i distributori automatici per le foto non possono considerarsi sede dell'attività e dunque ad essi non è applicabile l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.

3. il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto i- 1, l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014); 3.3. la CTR, laddove ha affermato che i mezzi in questione, apposti sulle cabine, non erano messaggi pubblicitari ma segni distintivi dell'azienda, ha espresso in modo chiaro la ratio della propria decisione.

4. il secondo motivo di impugnazione è fondato. 4.1 Invero, questa Corte ha più volte affermato, proprio con riferimento alle cabine fototessera e in giudizi anche tra le parti odierne, il principio, al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, per cui, in tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" che secondo la definizione dell'art.2555 c.c. costituiscono l'azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri (Cass. 31150/21;

Cass. 32426 del 2019, tra le parti odierne; Cass. n. 32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 15460 del 2019). 4.2. la Commissione Tributaria Regionale, con l'affermazione per cui i mezzi divulgativi sono finalizzati ad indicare l'attività che si svolge all'interno delle cabine per fototessera, non si è conformata ai suddetti principi. La sentenza impugnata va pertanto tcalsalai va cassata e, non richiedendosi per la risoluzione della controversia alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

5. le spese processuali dei gradi di merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

6. le spese di legittimità seguono la soccombenza;

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa le spese del merito; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2300,00, per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma nel