Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25049/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax tribunal ruling due to lack of proper notification of hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25049/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by VBC SRL against a tax tribunal decision, ruling the lower judgment null and void. The appellant argued that the hearing date was not communicated thirty days in advance as required by law, violating their right to defense. Consequently, the court quashed the original sentence and remanded the case for a new hearing with proper procedural safeguards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 31 d.lgs. 546/92; Art. 101, 156 c.p.c.: Failure to communicate the hearing date at least thirty days prior renders subsequent acts and the resulting judgment null, ensuring the regular establishment of the adversarial process and the protection of the right of defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of judgment lack of notification right of defense tax tribunal procedure adversarial process remand for new hearing procedural nullity opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31 d.lgs. 546/92
2.1.11 primo comma dell'art. 31 del d.lgs 31 dicembre 1992, n.
Art. 61 d.lgs. 546/92
Art. 101 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 1 d.lgs. 546/92
civ., applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, del citato d.Lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.18279 de 11/07/2018
tra altre, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.18279 de 11/07/2018; Cass, sez.6-5,Ordinanza n.1786 del 29/01/2016);
Cass. sez.6-5, Ordinanza n.1786 del 29/01/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 31800-2020 proposto da: VBC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DE LUCA; - ricorrente - contro COMUNE di ATRIPALDA; - intimato - avverso la sentenza n. 1472/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 31800 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- .. , Premesso e considerato che:

1. la srl VBC ricorre nei confronti del Comune di Atripalda -rimasto intimato- per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, in epigrafe, denunciandone la nullità in quanto emessa senza che ad essa ricorrente, costituita in appello in termini il 17 dicembre 2019, fosse stata data la comunicazione prevista dall'art. 31 del d.lgs. 546/92, della fissazione dell'udienza di trattazione. Aggiunge la ricorrente che l'udienza era stata tenuta il 16 gennaio 2020 senza il rispetto del termine stabilito dal medesimo art.31 del d.lgs. 546/92. La ricorrente infine precisa che se le fosse stato permesso di partecipare all'udienza avrebbe sviluppato le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione riguardo ai documenti prodotti dal Comune in appello e posti poi dalla CTR a base della sentenza impugnata;

2. il ricorso è fondato. 2.1.11 primo comma dell'art. 31 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che "La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima". L'art. 31 è richiamato dal successivo art.61 per il giudizio di appello. 2.2. L'avviso tempestivo della data fissata per la trattazione del ricorso risponde alla finalità di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa. 2.3. Alla mancata comunicazione della data di trattazione in appello della controversia consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza che definisce il giudizio, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, del citato d.Lgs. 2.4. In questo senso la Corte si è più volte già espressa (v. tra altre, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.18279 de 11/07/2018; Cass, sez.6-5,Ordinanza n.1786 del 29/01/2016);

3. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello del Comune nel rispetto del contraddittorio;

4. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei 7