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Ordinanza Interlocutoria — n. 25046/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to Section V due to lack of specific precedents on rotational farming tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny tax incentives for agricultural land. The taxpayer argued that a temporary lease for crop rotation (maggese) does not constitute a cessation of direct cultivation under the relevant law. However, the Court noted the absence of specific precedents addressing this rotational farming scenario.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.lgs. n. 99/2004; Art. 7 L. n. 604/1954: The Court remands the case to Section V because no specific precedents exist to determine if rotational farming with third parties constitutes a cessation of direct cultivation for tax incentive purposes.

Parole chiave

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agricultural tax incentives direct cultivation cessation rotational farming system maggese legal interpretation Cassation remand procedure tax commission decision crop rotation benefits valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.lgs. n. 99/2004
13426/2017, ha confermato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 d.lgs.
Art. 2, co. 4 bis, d.l. n. 194/2009
99/2004, dell'art. 2, co.
L. n. 25/2010
194/2009 come convertito dalla L. n. 25/2010 nonché, per quanto di ragione, dall'art.
Art. 7 L. n. 604/1954
25/2010 nonché, per quanto di ragione, dall'art. 7 della L.
Art. 7, co. 2 d.lgs. n. 99/2004
25/2010 nonché, per quanto di ragione, dall'art. 7 della L.
Art. 5 bis, co. 1 e 2 L. n. 97/1994
99/2004 e dell'art. 5 bis, co.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co.
art. 1 d.lgs. n. 99/2004
13426/2017, ha confermato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 13426/2017
1725/27/2020 della CTR per la Puglia nella parte in cui, in applicazione del principio di diritto sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017, ha confermato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui all'art.
Ordinanza n. 6677, Sez. VI, del 01.03.2022
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2727-2021 proposto da: lì PETRILLI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 11,7 MERULANA, 247, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI / GIOVANNI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/27/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1725/27/2020 della CTR per la Puglia nella parte in cui, in applicazione del principio di diritto sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017, ha confermato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 d.lgs. n. 99/2004, non avvedendosi che la concessione in uso a terzi del terreno non può integrare la cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte del proprietario quando essa sia avvenuta secondo le modalità del c.d.

“maggese" e, quindi, anche al fine di garantire la necessaria rotazione delle colture. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, dell'art. 2, co. 4 bis, del d.l. n. 194/2009 come convertito dalla L. n. 25/2010 nonché, per quanto di ragione, dall'art. 7 della L. n. 604/1954, dell'art. 7, co. 2, d.lgs. n. 99/2004 e dell'art. 5 bis, co. 1 e 2, L. n. 97/1994 per aver la CTR illegittimamente ritenuto che il P.c. 2021 n. 02727 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- principio sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017, secondo cui "l'affitto de/fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della reakzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo tido), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1934, n. 604" fosse applicabile anche in caso di coltivazione condotta secondo il sistema "rotativo" (il c.d. maggese) attuato con l'intervento di terzi, ma pur sempre in funzione di un'esigenza del proprietario coltivatore.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione proposta in via subordinata relativa all'applicazione dell'aliquota prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso dei beni immobili in genere (9%) in luogo di quella prevista per i terreni agricoli (15%) denuncia l'omessa pronuncia sulla questione proposta in appello relativa all'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo (art 360 primo comma nr 4 c.p.c.) In adesione a quanto già stabilito da questa Corte con l'ordinanza n. 6677, Sez.

VI, del 01.03.2022, si ritiene che le tematiche introdotte con il presente ricorso rendano opportuno il rinvio alla sezione V mancando precedenti specifici sul punto. PQM La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la trasmissione degli atti alla V sezione civile