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Ordinanza Interlocutoria — n. 25043/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and orders joint hearing of related cases regarding minimum income declaration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25043/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their claim regarding the 2012 minimum income declaration. The court found no merit in the specific legal arguments presented by the appellant. Consequently, the decision was set aside, and the case was remanded for a joint hearing with two other pending disputes between the same parties.

Regesto Legislator

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Art. 30 L. n. 724/1994; Art. 366 c.p.c.: The court dismisses the appeal against the rejection of a claim for minimum income declaration and orders the joint handling of related proceedings between the same parties.

Parole chiave

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minimum income declaration tax appeal dismissal joint hearing order omitted declaration penalty tax procedural law dichiarazione dei redditi omissione del contribuente valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 30 L. n. 724/1994
Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli relativo alla omessa dichiarazione per l'anno 2012 del reddito minimo ex art. 30 L.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA c3-0<w sul ricorso iscritto al n. R.G. 22016/2021 proposto da LA RONDINAIA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Filippo Castaldi (PEC: filippocastaldi@pec.giuffre.it) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 867/04/21 depositata in data 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli relativo alla omessa dichiarazione per l'anno 2012 del reddito minimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP rigettava il ricorso; la società appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - ritiene il Collegio che debba disporsi la trattazione congiunta della presente controversia con i giudizi iscritti al n. r.g. 8333-2021 e al n. r.g. 17190-2021 pendenti tra le stesse parti; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta dei ridetti giudizi.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.