Cassation court orders joint trial of tax appeal and related proceedings to ensure procedural efficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joint hearing of the current tax appeal with two other pending cases involving the same parties. The taxpayer requested this procedural measure to consolidate the litigation, while the tax authority resisted the contrarian request. The court granted the request solely to facilitate the combined processing of these related judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: The court may order the joint hearing of related proceedings to ensure procedural efficiency and avoid contradictory decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8333/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro LA RONDINAIA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Filippo Castaldi (PEC: filippocastaldiCapec.giuffre.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 4402/12/20 depositata in data 01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli relativo alla omessa dichiarazione per l'anno 2011 del reddito minimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate i con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società; Considerato che: - è in atti istanza della società contribuente volta a ottenere la trattazione congiunta della presente controversia con i giudizi iscritti al n. r.g. 22016-2021 e al n. r.g. 17190-2021 pendenti tra le stesse parti; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo onde consentire la trattazione congiunta dei ridetti giudizi.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022