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Ordinanza — n. 24968/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional tribunal decision for unclear partial acceptance of appeal regarding inventory surplus tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24968/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision which partially accepted an appeal against a tax assessment for inventory surplus. The Agency of Revenue argued the lower court failed to clarify which specific portion of the appeal was accepted in its reasoning. The court found the decision legally flawed because the sum of the accepted and rejected amounts did not equal the total assessed surplus, creating an irreconcilable mathematical inconsistency.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1 comma, nr 4 c.p.c.; Art. 6, comma 2, d.lvo 218/1997; Art. 2697 c.c.: A second-instance judgment is void if the reasoning fails to clearly distinguish the accepted and rejected parts of an appeal, resulting in a logical or mathematical contradiction that prevents the determination of the final outcome.

Parole chiave

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Italian Tax Procedure Partial Acceptance of Appeal Inventory Surplus Assessment Mathematical Inconsistency Void Judgment Cassation Regional Tax Commission Reasoning Clarity Requirement lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1 comma, nr 4 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione dell'ar156 cpc, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 4 cpc.
Art. 6, comma 2, d.lvo 218/1997
Art. 2697 c.c.
Art. 32, commi 1, nr 2 e 7 dPR 600/73
2697 c.c., 39 comma 2, art. 32, commi 1, nr 2 e 7 dPR 600/73, in relazione all'art.
artt. 2697 c.c
con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39 comma 2, art.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 27556-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SANT'AGATA COSTRUZIONI SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VII I ORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - C011trCkliCOffellte - avverso la sentenza n. 2514/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 27556 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- , IR Premesso che: 1.Ia soc.Sant'Agata Costruzioni srl in liquidazione impugnava l'avviso, notificato in data 19/10/2011, con il quale l'Ufficio rettificava il reddito, per l'anno 2007, per effetto dell'accertamento di maggiori rimanenze, ed operava le conseguenti riprese Ires e Irap; 2.1a Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso per non avere l'Amministrazione Finanziaria tenuto conto delle osservazioni mosse dal contribuente alle risultanze dell'avviso in sede di procedura di accertamento con adesione;

3. la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia rilevando che l'avviso di accertamento non aveva tenuto conto, ai fini del calcolo del valore delle rimanenze, della differenza di €60.000,00, scaturente da tre fatture emesse in favore di Rosaria Sobbrio, Filippo Tripolone e Dora Tripolone per la vendita di tre porzioni di terreno;

4. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi (per evidente errore di battitura il terzo motivo è indicato, al pari del precedente, come "Motivo 2");

5. la contribuente ha svolto le proprie difese con controricorso; considerato che: r\ 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione dell'ar156 cpc, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 4 cpc. Sostiene che la sentenza sia nulla in quanto "mentre nell'incipit della motivazione e nel dispositivo si legge che l'appello dell'ufficio va in parte accolto nella parte espositiva non è agevole comprendere quale sia la parte da intendersi a favore dell'Ufficio";

2. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione dell'art.6, comma 2, d.lvo 218/1997, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 3, cpc. Sostiene che la CTR avrebbe erroneamente annullato in parte l'atto impositivo per omessa valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente con la richiesta di accertamento con adesione laddove invece dette osservazioni erano state prese in considerazione "in seno alla proceduta di adesione";

3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39 comma 2, art. 32, commi 1, nr 2 e 7 dPR 600/73, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 3 cpc. L'Ufficio deduce che i giudici di secondo grado, nell'omettere ogni esame del merito della controversia, hanno trascurato di pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione extracontabile reperita presso la sede dell'impresa o nei locali ad essa riconducibili; 2 il primo motivo è fondato. 2.1. Va premesso che l'ufficio ha recuperato a tassazione rimanenze per complessivi C 90.617,00 (v. pagina 2 ricorso). 2.2.

A pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata si legge che la documentazione prodotta dal contribuente era stata oggetto, da parte dell'ufficio, di "condivisibile confutazione", limitatamente a due "fatture a saldo del fornitore Frizzi Luigi per C 25.000 per cui per questa parte l'appello va accolto". Si legge poi, nella medesima pagina e in quella successiva, che "in disparte il riferimento a fatture e/o note di credito per importi molto esigui", l'ufficio non aveva invece valutato altre tre fatture per complessivi C 60.000 e che "le somme riferite a dette fatture, rispetto alle quali appaiono fondate le articolate considerazioni della parte appellata, ... non vanno considerate ai fini della quantificazione delle somme ritenute rimanenze non contabilizzate". 2.3.

Sennonché la somma di C25.000,00 ed C60.000 dà C85.000,00. Risulta quindi incomprensibile come "la pretesa dovrebbe essere ricalcolata a cura dell'Agenzia" non avendo la CTR dato indicazioni riguardo alla somma di €5.617,00 che manca sul totale accertato (C 90.617,00);

3. il primo motivo di ricorso va accolto;

4. gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti;

5. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; PQM la Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2022, svolta