Cassation court remands case to lower court due to lack of jurisdiction over public employment dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling denying additional dialysis service payments to a paramedic. The appellant argued for payment based on specific collective bargaining agreements, while the lower court correctly identified that regional authorization and budget constraints governed the situation under different regulations. Consequently, the court determined that the Sixth Section lacked jurisdiction to decide the merits of this public employment dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The Sixth Section of the Court of Cassation lacks jurisdiction to examine appeals in public employment disputes involving regional authorization requirements and budgetary constraints, requiring remand to the appropriate specialized section.
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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30963/2020 proposto da: CATALANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO VINCENZO PAPADIA ed EMANUELE PROCOPIO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico presso lo studio legale D’AMICO; -ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA; -intimata - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 14.6.2020, NRG 474/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Giuseppe Catalano, paramedico dipendente dell’Ospedale di Locri, ha agito nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria chiedendo il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio “dialisi estiva”, destinato a persone in ferie nella regione, pagate negli anni antecedenti e successivi, ma non per il periodo 2013-2015;
2. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, riformando la pronuncia del Tribunale di Locri, ha disatteso la domanda, ritenendo che la vicenda non fosse regolata dal CCNL richiamato dal ricorrente, ma dal d.l. 402/2001, poi recepito dal CCNL 2008/2009, norme che prevedono la necessità di autorizzazione regionale, il ricorrere di certe condizioni soggettive e la contrattazione della tariffa; circostanze la cui ricorrenza non era stata allegata, senza contare che contestualmente gli impegni lavorativi e di spesa erano stati ridotti per rispettare i vincoli di bilancio;
3. Giuseppe Catalano ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Azienda è rimasta intimata;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
5. il ricorrente ha infine depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si fa leva sul fatto che le prestazioni fossero state in concreto eseguite, su incarico della Azienda;
2. il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 111, co. 6, della Costituzione e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata contenesse affermazioni inconciliabili e contraddittorie;
3. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sesta sezione; P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Corte