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Ordinanza Interlocutoria — n. 24879/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Fifth Civil Section pending constitutional question on IMU family split benefit.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24879/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Fifth Civil Section of the Court of Cassation remanded the case to a new docket pending a constitutional question. The Municipality of Naples challenged a regional tax commission decision that allowed a family split benefit for IMU taxes on two properties in different municipalities. The court identified a pending constitutional challenge to Article 13 of the 2011 Decree-Law and applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to suspend the proceedings. Consequently, the case was sent back to the Fifth Civil Section for further examination once the constitutional issue is resolved.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011; Art. 380-bis comma 3 c.p.c.: When a constitutional question regarding a provision cited in a cassation appeal is pending before the Constitutional Court, the Fifth Civil Section must suspend the proceedings and remand the case to the new docket.

Parole chiave

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IMU family split benefit constitutional question pending Article 380-bis CPC remission to new docket taxation administrative litigation abitazione individuale imposizione della famiglia attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011
civ., il comune di Napoli lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis comma 3 c.p.c.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7072-2021 proposto da: COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANNA AMORETTI, FABIO MARIA FERRARI; - ricorrente - contro CATUOGNO CLEMENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA, 16, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MAGRI', rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DE MARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4326/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2015; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che è consentito ipotizzare la sussistenza del beneficio di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge •n. 214 del 2011 in presenza di immobilli siti nello stesso Comune, per il caso, come quello di specie, in cui il nucleo familiare si sia scisso.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il comune di Napoli, affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ric::orso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto, quando i coniugi risiedono in due Comuni Ric. 2021 n. 07072 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- diversi, l'agevolazione relativa all'IMU non spetta per ciascuno dei suddetti immobili. Considerato che in merito all'art. 13 del d.l. 20:L del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, pende questione di legittimità costituzionale il Collegio ritiene opportuna la trattazione della questione presso la quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P • Q.M • rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte. Così deciso n