Cassation court declares nullity of tax agency notification due to failure to use official PEC registry address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the notification of the cassation appeal to the Italian Revenue Agency null and void, ordering a remand to a new hearing. The appellant argued that the agency's electronic address was found on its official website, but the court ruled that the law mandates the address must be extracted from public lists and registered in the general address registry. Consequently, the appeal could not be validly served, requiring the case to be restarted with proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis, comma 5, della L. n. 53 del 1994; Art. 19-ter del D.M. 28.12.2015; Art. 7 del D.M. n. 44 del 2011: Notification via electronic means is valid only if the recipient's address is extracted from public lists and registered in the official general address registry, not merely found on the authority's website.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24439-2020, proposto da: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (C.F. 05714511002), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI ANGELO e VALERIO VALLEFUOCO, presso lo studio dei quali è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE REGINA MARGHERITA, n. 294; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA CRISTOFORO COLOMBO, n. 426 c/d; - intimata - 6S.4, .22 avverso la sentenza n. 5206/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla SDA EXPRESS COURIER S.P.A., quale incorporante della ITALIA LOGISTIC:A S.R.L., un atto di contestazione ed irrogazione della sanzione per la tardiva registrazione, relativamente alla prima annualità, del contratto di locazione concluso, a latere conductoris, dalla ITALIA LOGISTICA; che la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 3455/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 5206/2019, depositata il 19.12.2019, in riforma della gravata decisione accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - corretta la ripresa dell'Ufficio, dovendosi far riferimento, quale base imponibile per determinare la sanzione conseguente alla tardiva registrazione, per la prima annualità, del contratto di locazione, al canone complessivamente previsto per l'intera sua durata (nella specie, sei anni, trattandosi di locazione ad uso diverso) piuttosto che - come invece argomentato dalla contribuente - a quello convenuto per la sola prima annualità; che avverso tale decisione la SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddil:torio; Ric. 2020 n. 24439 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- Rilevato, in via del tutto preliminare, cte la notifica del ricorso eseguita nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE è nulla: ed infatti, nella relata di notifica telematica (cfr. ult. cpv. prima della attestazione del difensore) parte ricorrente chiarisce di aver reperito l'indirizzo dell'AGENziA dal "sito ufficiale Agenzia entrate.gov.it".
Sennonché, l'art. 3-bis„ comma 5, della I. n. 53 del 1994, in combinato disposto con le specifiche tecniche di cui all'art.19-ter del D.M 28.12.2015, prevede che l'indirizzo pec debba essere estratto, piuttosto,. da pubblici elenchi e censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del D.M. n. 44 del 2011; Considerato, dunque, che, stante la mancata costituzione dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, per effetto della rilevata nullità occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinotifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinotifiCa del ricorso all'AGENZIA DELLE ENTRATE. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta