Cassation court suspends review of tax prescription case pending unified section ruling on extract of role admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the interlocutory proceedings regarding the tax prescription appeal pending a ruling from its unified section. The Agency of Revenue argued that the lower court erred in applying civil code provisions on prescription interruption, while the taxpayer contended the administrative body failed to address specific interruption grounds. The court decided to halt the case because a pending unified section decision on the admissibility of the extract of role regarding new legislative texts could alter the legal framework for the prescription analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946 cod. civ.; Art. 360, comma 3, c.p.c.; Art. 112 cod. proc. civ.: When a unified section is seized with a remittal order concerning the admissibility of the extract of role in relation to new legislative texts, the ordinary section must suspend the case pending that pronouncement.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12159-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CARFAGNO ANTONELLA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 21, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO FERRAGINA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE AMODIO; - CatitrOfiCOITClite - avverso la sentenza n. 7708/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 2 marzo 2016 a seguito del mancato pagamento di varie cartelle, ritenendo maturato il termine di prescrizione con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento notificate oltre i dieci anni dalla suddetta data; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che è ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di far valere la prescrizione delle prodromiche cartelle di pagamento, seppur regolarmente notificate e non impugnate, cosicché, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, verificando se, dopo la regolare notific:a della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine prescrizionale e nel caso di specie tale verifica è stata correttamente compiuta dal giudice di primo grado.
Ric. 2020 n. 12159 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto decorso il termine di prescrizione di dieci anni per quattro cartelle nonostante la stessa sia stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 10020159007401066 notificata alla contribuente il 10 settembre 2015, e quindi prima del decorso di dieci anni dalla notifica delle cartelle; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., laddove non si è pronunciata sullo specifico motivo di gravame formulato dall'amministrazione finanziaria in relazione all'interruzione della prescrizione operata dall'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 10 settembre 2015.
Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia di questa Corte a sezioni unite investita dall'ordinanza di rimessione n. 4526 dell'Il febbraio 2022 in tema di impugnabilità dell'estratto ruolo in relazione allo ius superveniens rappresentato dal nuovo testo dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 21.5 del 2021.
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 12159 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia di questa Corte a sezioni unite investita dall'ordinanza di rimessione n. 4526 dell'Il febbra