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Ordinanza Interlocutoria — n. 24876/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case regarding deductibility of extinguished tax credits after transactional agreement cancellation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24876/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the preliminary objection of inadmissibility and remanded the case to the Second Civil Section for a full hearing. The tax agency challenged a regional tribunal's decision allowing a company to deduct a tax credit that had been extinguished by a transactional agreement and subsequently removed from its financial statements. The court found no grounds for immediate decision under Article 374 of the Code of Civil Procedure, necessitating a remand to examine the specific application of tax deduction rules and the validity of the accounting treatment.

Regesto Legislator

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Art. 101, co. 5, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986; Art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/92; Art. 132, n. 4, c.p.c. ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986; Art. 374 c.p.c.: When a preliminary objection of inadmissibility is raised regarding the distortion of the main grounds of the contested judgment, the Court must assess the merits if the elements for a summary decision do not exist, remanding the case for further examination.

Parole chiave

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tax credit deduction extinguished debt transactional agreement financial statements preliminary objection remand for hearing false application of law contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 101, co. 5, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986
per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 5, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 (come novellato nel 2013) per aver la CTR ritenuto che un credito, estintosi a seguito di un accordo transattivo, fosse stato legittimamente portato in deduzione a seguito della sua cancellazione dal bilancio;
Art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/92
per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art.
Art. 132, n. 4, c.p.c. ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986
546/92 e dell'art. 132, n.
Art. 374 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29961-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CENTRO CARNE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che la rappresenta e difende; - controliCatrente - avverso la sentenza n. 107/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso là sentenza della CTR per gli Abruzzi che ha riformato la pronuncia della CTP di Teramo ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzioni per perdita di credito residuo. Il ricorso è affidato a due motivi. Ha spiegato tempestivo controricorso la società contribuente che, in prossimità dell'adunanza ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO che è stata proposta eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per distorta rappresentazione del nucleo motivo della gravata sentenza, sollecitando una revisione nel merito sub ipecie di violazione di legge.

Il ricorso, segnatamente nel primo motivo, lamenta una falsa applicazione della disposizione in tema di credito estinto, vertendo la doglianza sulla portata normativa della deducibilità del credito e sulla relativa ampiezza ermeneutica; che con il primo motivo si muove censura primo motivo: censura ex 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 5, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 (come novellato nel 2013) per aver la CTR ritenuto che un credito, estintosi a seguito di un accordo transattivo, fosse stato legittimamente portato in deduzione a seguito della sua cancellazione dal bilancio;

Ric. 2020 n. 29961 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- che con il secondo motivo si prospetta censura ex 360, co. 1, n.4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 per aver la CTR reso una motivazione apparente in relazione alle ragioni sottese alla transazione, accolta come valido motivo di cancellazione del credito dal bilancio societario e sua deduzione; che non sussistono gli elementi di pronta decisione di cui all'art.374 c.p.c.; PQM La Corte rimette gli atti alla V Sezione civile.

Così deciso