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Ordinanza Interlocutoria — n. 24875/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax assessment but orders integration of partners' rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24875/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold the tax authority's assessment. While the procedural objection regarding timeliness was rejected, the Court found that the partners of the appellant company had not been notified of the cassation appeal. Consequently, the Court ordered the integration of the adversarial proceedings against the individual partners within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation may decide the case in chambers without public hearing if legal issues are settled by precedent, but must order the integration of adversarial proceedings if a party was not notified of the appeal.

Parole chiave

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Italian Tax Law Cassation Appeal Adversarial Proceedings Corporate Partners Procedural Timeliness assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

ZA (0`4.L9c I ri- z4 i n sul ricorso iscritto al n. R.G. 3631/2021 proposto da MR CARTRIDGE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Antonio Carullo (PEC: acarulloOordineavvocatibopec.it); e dall'avv. Ilaria Battistini con domicilio eletto presso il primo ridetto difensore; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOmailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - e contro MILONE ASSUNTA EMILIA Ctri„;) MILONE CLAUDIO MILONE MICHELE - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2684/26/20 depositata in data 28/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente e i soci della stessa ricorrevano avvero gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci rispettivamente per IVA e IRES 2008 e per IRPEF 2008; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte la MR CARTRIDGE s.r.l. con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; parte ricorrente ha depositato anche separata istanza di discussione in pubblica udienza;

Considerato che: - ritiene la Corte, in primo luogo, che la controversia possa decidersi in sede di adunanza camerale non partecipata di fronte a questa VI sezione; i profili di diritto posti in ricorso infatti sono stati da tempo esaminati e risolti dalla giurisprudenza di Legittimità; né l'istanza di discussione presentata dalla società in data 14 aprile 2022 propone argomenti suscettibili di render necessario il confronto in pubblica udienza tra le parti; - va preliminarmente affrontata e disattesa l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione; l'impugnazione è infatti tempestiva poiché dalla data di deposito della pronuncia impugnata (28 novembre 2020) all'atto della proposizione del ricorso per cassazione (3 maggio 2021, data della ricezione telematica da Cons. Est.

Roberto Slaccio - 2 parte dell'Amministrazione Finanziaria) non sono trascorsi i sei mesi previsti ex lege; - va poi rilevata la mancata notifica del ricorso per cassazione nei confronti dei soci della società contribuente; pertanto nei confronti di tali soggetti va integrato il contraddittorio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo e dispone l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti dei soci della società ricorrente MILONE ASSUNTA EMILIA, MILONE CLAUDIO, Ml.LONE MICHELE entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 2