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Ordinanza Interlocutoria — n. 24874/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to lack of immediate evidentiary clarity on necessary joinder.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24874/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Riscossione Sicilia against the Regional Tax Commission's decision to reject an appeal by Ecoturistica. The appellant argued that the tax collector should have been declared a necessary party to the proceedings under specific tax and civil procedure laws. The court determined that the legal issue regarding necessary joinder was not immediately evident and required further examination, thus remanding the case to a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c. n. 3: The court must remand the case to public hearing when the question of necessary joinder of the tax collector is not of immediate evidentiary clarity.

Parole chiave

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necessary joinder tax collector IRPEF deductions Civil Procedure Code remand to hearing ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 14 of D.Lgs. n. 546/1992
in relazione all'art. 14 del d.
Art. 360 c.p.c. n. 3
546 del 1992, ex art. 360 c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 588/2021 proposto da RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Vincenzo Amato (PEC: vincenzo.amatoaavvocatipatti.it ); - ricorrente - Contro ECOTURISTICA s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina n. 1457/02/20 depositata in data 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento notificatale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per ritenute IRPEF non versate oltre a sanzioni e interessi, riferite all'anno 2008; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR 'rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte Riscossione Sicilia s.p.a. con atto affidato a un solo motivo; la ECOTURISTICA s.r.l. è rimasta qui intimata; Considerato che: - l'unico motivo dedotto si duole della violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 14 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU per avere la CTR mancato di dichiarare estraneo al giudizio il riscossore, erroneamente interpretando le disposizioni in tema di litisconsorzio necessario; - ritiene il Collegio che la controversia, alla luce della questione posta, non sia di immediata evidenza decisoria; p.q.m. rinvia alla Pubblica Udienza della V sezione di questa Corte. Così deciso in Roma, il 27 a